La citazione

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L’atto di citazione è regolato dall’art. 163 del codice di procedura civile; con quest’atto l’attore, cioè chi propone la domanda, intende raggiungere due scopi:

  1. Chiamare in giudizio l’altra parte del processo, il convenuto;
  2. Esporre le sue ragioni sia al convenuto sia al giudice cui chiederà l’accoglimento delle sue richieste.

Per raggiungere questi scopi sarà necessario che l’attore segua esattamente lo schema dell’art. 163, che, in realtà, può essere diviso in due parti vocatio in ius e edictio actionis.

La vocatio in ius fa riferimento a quegli elementi che permettono di chiamare correttamente il convenuto in giudizio, e sono dettati dalla logica e dal buon senso; se do un appuntamento ad un amico, devo anche dirgli il giorno, l’ora e il luogo dove dovremo incontrarci.

La stessa cosa deve fare l’attore, che deve indicare, il tribunale, le sue generalità complete di residenza, quelle del convenuto con l’indicazione della sua residenza, le generalità di eventuali rappresentanti suoi o del convenuto, il giorno dell’udienza di comparizione, l’avvertimento al convenuto di costituirsi almeno 20 gg. di questa udienza se non vuole incorrere in gravi decadenze, e ancora, i mezzi di prova e l’indicazione della procura rilasciata all’avvocato che lo assiste. Per la ricezione di atti in via telematica nella citazione è anche necessario indicare l’indirizzo di posta elettronica dell’attore.

Ma questo non basta; l’attore deve anche illustrare le sue richieste al convenuto e al giudice, cioè gli elementi dell’edictio actionis che sono: le ragioni della domanda, cioè elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda (n. 3 art. 163), e l’oggetto, il petitum, il bene della vita che vuole dal convenuto e, ancora, il provvedimento richiesto al giudice, la sentenza.  Vediamo lo schema.

Nota Bene

Se l’attore omette o indica in maniera assolutamente incerta i numeri 1 e 2 dell’art. 163 o dimentica di inserire l’avvertimento del n. 7 del 163 o omette di indicare il giorno di comparizione o assegna un termine di comparizione troppo breve, (n.7 art. 163) la citazione è nulla ex art. 164 per vizi della vocatio in ius.

Se l’attore omette o indica in maniera assolutamente incerta il requisito del n. 3 dell’art. 163 oppure non manca l’esposizione dei fatti di cui al n.4 del 163 la citazione è nulla ex art. 164 comma 4 per vizi della edictio actionis.

 

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