La competenza. L’individuazione del giudice competente da parte dell’attore

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Da quanto detto prima, si può capire come mai si definisce la competenza come la quantità di potere giurisdizionale che spetta a giudici appartenenti allo stesso ordine, mentre la giurisdizione fa riferimento sempre allo stesso potere, ma tra giudici di ordine diverso.

Si tratta di una definizione di carattere generale, ma, a voler essere pignoli, osserviamo che i rapporti tra giudice civile e penale che appartengono allo stesso ordine, cioè sono giudici ordinari ex art. 102 Cost., possono dar luogo a questioni di giurisdizione. Sono invece giudici speciali i giudici amministrativi, i tribunali militari, la Corte dei Conti.

Tornando alla competenza vediamo come deve comportarsi l’attore nell’individuare il giudice competente, e per far ciò dovrà considerare i tre tipi di competenza che sono:

1.Competenza per materia, che fa riferimento al tipo di affare da trattare.

2.Competenza per valore, che fa riferimento al valore economico della controversia.

3.Competenza per territorio, che fa riferimento al luogo dove è situato il giudice che dovrà trattare la causa.

Come farà quindi l’attore a sapere chi sarà il giudice competente?

Semplice, sarà sufficiente che analizzi la situazione giuridica e di fatto che intende sottoporre alla cognizione del giudice, e porla a confronto con gli articoli 7 e 9 del codice di rito, che individua la competenza del giudice di pace e del tribunale.

 Vediamo i diversi casi.

Competenza del giudice di pace art. 7 (come modificata dalla l. n. 69\2009).

Per le cause relative a beni mobili:

da € 0,1  a  --->  € 5.000

Per le cause relative al risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli e natanti:

da € 0,1  a ---------------------------> € 20.000

 

Come si vede l’art. 7 indica criteri misti di materia e valore, perché prima fa riferimento all’oggetto del processo, i beni mobili, e poi lo rapporta al valore di detti beni, e tra i beni mobili comprendiamo, ovviamente, anche la richiesta di somme di denaro.

Poiché l’art. 7 non fa alcun riferimento ai beni immobili, comprendiamo che il giudice di pace non è mai competente per le cause relative a beni immobili, tranne per i casi di competenza per materia esclusiva.

L’art. 7 al comma 3 ci offre anche la possibilità di parlare della competenza esclusiva per materia, riferita al giudice di pace, una competenza che, quando c’è, rende irrilevante, ai fini della competenza, il valore della causa, dovendo essere trattata sempre da quel giudice determinato dalla legge, ed infatti il citato comma 3 dispone che il g.d.p. è comunque competente qualunque ne sia il valore della causa:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

In questi casi l’attore dovrà sempre citare il convenuto innanzi al g.d.p. dovendosi porre il solo problema della competenza per territorio.

Passiamo ora alla competenza del tribunale, disciplinata dall’art. 9.

In primo luogo osserviamo che il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del g.d.p.; la sua competenza è quindi residuale, e infatti dispone il comma 1 dell’art. 9 che:

Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice”.

Anche il tribunale, tuttavia, ha una sua competenza per materia esclusiva, riportata dal comma 2 dell’art. 9, secondo cui:

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile”.

Notiamo, riguardo a questa competenza esclusiva, che per le imposte e tasse il tribunale ha una competenza residuale, perché la materia è stata assegnata alle Commissioni Tributarie ex art. 12 l. n. 448 \2001.

Per i beni immobili abbiamo già detto che il g.d.p. non è mai competente, e quindi questa spetta di regola al tribunale qualunque ne sia il valore.

Degno di nota è poi il riferimento alle cause di valore indeterminabile, cioè cause di cui non è possibile calcolarne il valore, che si distinguono da quelle di valore indeterminato, dove pure essendo possibile determinarne il valore, non si è poi eseguita tale operazione.

La legge 10 dicembre 2012 n. 219 e il decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154, hanno profondamente modificato l’art. 38 disposizioni di attuazione al codice civile, che ripartisce la competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni. Il tribunale dei minorenni si occupa dei procedimenti che vedono coinvolti minori in sede penale e civile.

Si tratta di un giudice collegiale composto di quattro membri di cui due togati, e altri due onorari esperti in materie sociali, come psicologia infantile e sociologia, ritenuti più adatti a esprimersi su questioni relative a minori.

In questa sede ci interessa la competenza del tribunale dei minorenni per i procedimenti civili, ed è quindi utile riportare il nuovo testo dell’art. 38 disp. att. al codice civile.

1. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.

2. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

Particolarmente importante, per la suddivisione delle competenze fra tribunale ordinario e quello per i minorenni, è il secondo comma dell’art. 38, lì dove si afferma che: “Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziari”.

Possiamo quindi trarre la regola che tutto quello che riguarda i minori che non è di competenza del tribunale per i minorenni è di competenza del tribunale ordinario. Può sembrare poco, ma i provvedimenti legislativi che abbiamo prima citato, modificando l’art. 38, hanno sottratto molte competenze al tribunale dei minorenni, aumentando quelle del tribunale ordinario, che, attualmente, è competente per molti procedimenti che riguardano minori. Il tribunale per i minorenni resta competente per i procedimenti ex art. 333 del codice civile, cioè nel caso di condotta del genitore pregiudizievole ai figli, ma la competenza sarà del tribunale ordinario quando tale questione si pone nel corso di un giudizio di separazione o divorzio o sulla responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c.

 

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