La giurisdizione nei confronti dello straniero

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L’art. 37 comma 2 si occupava anche della giurisdizione nei confronti dello straniero disponendo che: “Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è rilevato dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all'estero; in ogni altro caso è rilevato, egualmente d'ufficio, dal giudice se il convenuto è contumace, e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana”.

Come si vede il giudice italiano era, di regola, sfornito di giurisdizione nei confronti dello straniero, ed era obbligato a dichiarare il suo difetto di giurisdizione.

Questo comma è però stato abrogato dalla l. n.218\1995 (riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato) che ha stabilito i casi in cui la giurisdizione spetta al giudice italiano.

Gli articoli 3 e 4 della citata legge, dettano i criteri in base ai quali sussiste la giurisdizione del  giudice italiano che si avrà:

a) quando il convenuto (italiano o straniero) è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge;

b) secondo i criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968;

c) quando sussistono i criteri per radicare la competenza per territorio di un giudice italiano;

d) quando, al di fuori dei casi precedenti, le parti l’abbiano comunque accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, oppure quando il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.

Come si vede si può scegliere la giurisdizione italiana anche convenzionalmente, ma, d’altro canto, può accadere che soggetti sottoposti alla giurisdizione italiana, scelgano concordemente la giurisdizione di un giudice straniero, o, anche, un arbitro straniero. Tale scelta è però possibile a tre condizioni:

  1. La deroga alla giurisdizione italiana deve essere provata per iscritto;
  2. Deve avere a oggetto diritti disponibili;
  3. Il giudice o l’arbitro straniero non abbiano declinato la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.

In ogni caso, se non sussiste la giurisdizione del giudice italiano, il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. Se, invece, il convenuto è contumace, è rilevato dal giudice d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.

 

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