Il regolamento di giurisdizione

Vai al nuovo manuale di procedura civile completo e gratuito su diritto privato in rete

Le questioni di giurisdizione possono essere sollevate innanzi al giudice che sta trattando la causa, che deciderà la questione sottopostagli, oppure possono essere portate direttamente innanzi alla Corte di cassazione, senza rivolgersi preventivamente al giudice del merito, attraverso il regolamento di giurisdizione ex art. 41.

Tale rimedio non è classificabile tra i mezzi d’impugnazione, poiché è possibile proporlo solo prima che la causa sia decisa nel merito in primo grado; in altre parole manca il provvedimento da impugnare. 

Vediamo ora nello schema che segue come si svolge il regolamento.

 Come si vede la sospensione del giudizio di merito non è necessaria ma facoltativa, e non si avrà solo quando il giudice del merito ritenga, in sostanza, che la Corte di cassazione molto difficilmente accoglierà il ricorso per la totale infondatezza delle questioni proposte.

Oltre questa ipotesi, l’art. 41, al secondo comma, prevede un secondo tipo di regolamento, un tipo molto particolare, perché è proposto dalla pubblica amministrazione che non è parte in causa.

In sostanza accade che si stia svolgendo un processo dove si discute di questioni che secondo la P.A. non potrebbero essere sottoposte alla cognizione del giudice ordinario, perché di spettanza esclusiva della stessa P.A. In questo caso la P.A. pur non essendo parte in causa, può rivolgersi direttamente alla Corte di cassazione per far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice, e ciò potrà fare in ogni stato e grado del processo.

Ricordiamo che le decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione vincolano sempre le parti anche in un diverso processo.

 

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione