I procedimenti cautelari

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Sono previsti dagli art. 670 e ss. del c.p.c. e da altre leggi speciali.

Quelli previsti dal codice di rito sono il sequestro giudiziario, il sequestro conservativo, la denuncia di nuova opera e di danno temuto, procedimenti d’istruzione preventiva, e i provvedimenti di urgenza (art. 700 ).

I presupposti per ottenere un provvedimento cautelare sono:

1. il fumus boni iuris, che consiste nella probabilità che il diritto sostanziale che si vuole tutelare esista.

2. il periculum in mora, o pericolo nel ritardo: bisogna provare, anche sommariamente, che nel tempo necessario a far valere il diritto con un provvedimento definitivo si possono verificare pregiudizi alla situazione giuridica o di fatto del soggetto interessato al provvedimento, pregiudizi che non potrebbero essere eliminati dall’eventuale provvedimento favorevole a cognizione piena.

Con tali provvedimenti si cerca di cristallizzare la situazione di fatto così com’è nel momento dell’emissione del provvedimento in attesa del provvedimento finale del processo di cognizione ordinario.

Assicurare da subito la situazione di fatto o giuridica è quindi lo scopo della tutela cautelare.

Poiché tali provvedimenti sono presi in seguito a una cognizione sommaria, e in attesa del provvedimento a cognizione piena, non potrebbero sopravvivere da soli a un’eventuale estinzione del processo a cognizione piena, oppure al mancato inizio di detto processo, e, in effetti, le due caratteristiche fondamentali dei provvedimenti cautelari sono sempre state:

a) l’inidoneità a passare in giudicato;

b) la dipendenza dal processo di merito, nel senso che non sopravvivevano al mancato inizio o all’estinzione del processo di merito.

Delle due caratteristiche solo la prima è rimasta, perché se è vero che i provvedimenti cautelari non possono passare in giudicato, è anche vero che alcuni provvedimenti cautelari sopravvivono anche al mancato inizio del processo di merito o alla sua estinzione, pur rimanendo inidonei al passaggio in giudicato.

Abbiamo quindi due tipi di provvedimenti cautelari:

a)       Provvedimenti, che pur non passando in giudicato, sopravvivono al mancato inizio del processo di merito o alla sua estinzione e sono: i provvedimenti di urgenza ex art. 700, i provvedimenti cautelari previsti dal codice civile o da altri leggi speciali idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di  merito, i provvedimenti di nuova opera e di danno temuto ex art. 688.

b)       Provvedimenti cautelari che non sopravvivono al mancato inizio del processo di merito o alla sua estinzione, inidonei comunque a passare in giudicato e sono tutti i provvedimenti cautelari previsti nel codice di procedura civile diversi dai provvedimenti di urgenza ex art. 700 e diversi  dai provvedimenti di nuova opera e di danno temuto ex art. 688 e tutti i provvedimenti cautelari previsti dal codice civile o da altri leggi speciali non idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. 

Viene da chiedersi, in merito ai provvedimenti di cui al punto a), quale efficacia possano avere nel caso in cui non vi sia processo di merito o questo si estingua: manterranno l’efficacia esecutiva, se ne erano muniti, ma non quella di giudicato, e ciò vuol dire che nel caso in cui s’intenda iniziare  il processo di merito relativamente al diritto accertato in via sommaria nel provvedimento cautelare, non vi sarà nessuna preclusione legata alla formazione del giudicato, e nemmeno sarà possibile invocare l’autorità di giudicato di un provvedimento cautelare in un diverso processo (art. 669 octies); d’altro canto se un provvedimento cautelare di tal genere è portato ad esecuzione sarà possibile contestarlo con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615.

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