Rito cautelare uniforme

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Fino al 1990 i procedimenti cautelari non avevano, con riferimento al rito da seguire, una disciplina unitaria, ma la legge n. 353\1990, entrata in vigore nel 1° gennaio del 1993, ha introdotto una nuova sezione del capo III del libro IV del codice di rito: “ Dei procedimenti cautelari in generale”, composta di quattordici articoli (da 669bis a 669 quaterdecies), che illustra la procedura comune e generale da seguire per la maggior parte dei procedimenti cautelari previsti dalla legge, tanto che si parla di rito camerale uniforme, proprio per indicare questa caratteristica. 

L’articolo di riferimento, circa l’applicazione del rito cautelare uniforme è il 669 quaterdecies, che così recita: “Ambito di applicazione - Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresì ai provvedimenti d’istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo”.

Si tratta di una disciplina generale che riguarda sia i provvedimenti cautelari previsti dalle sezioni II, III e V del capo III del libro IV, sia gli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, in quanto compatibili.

Sembrerebbe, quindi, che i procedimenti delle sezioni indicate siano in toto sostituiti dal nuovo rito cautelare uniforme, mentre per gli altri procedimenti cautelari previsti dal codice civile o da leggi speciali, bisognerebbe verificare la compatibilità del rito cautelare uniforme con le singole discipline.

Se però guardiamo gli articoli delle sezioni II, III e V facciamo una scoperta interessante.

Moltissimi articoli di queste sezioni sono stati abrogati proprio dalla legge che ha introdotto il rito cautelare uniforme, e cioè dalla 353\1990, ma molti altri sono rimasti in vigore. 

Prendiamo, ad esempio, la disciplina dei sequestri, contenuta nella sezione II, articoli dal 670 a 687.

Come si vede si tratta di diciotto articoli, ma di questi sette sono stati abrogati, ma gli altri undici sono ancora in vigore, e ciò significa che il rito camerale uniforme troverà applicazione negli “spazi” lasciati vuoti dagli articoli abrogati, mentre si applicherà ancora la disciplina specifica del singolo procedimento cautelare, se in vigore.

Dalla disamina dei singoli procedimenti cautelari si scopre che il rito cautelare uniforme si applica senza deroghe solo ai provvedimenti d’urgenza ex art. 700, mentre per tutti gli altri trova delle deroghe più o meno intense, nelle specifiche discipline dei singoli procedimenti cautelari, fino a giungere alla quasi non applicabilità per i provvedimenti d’istruzione preventiva. 

Per quanto riguarda, invece, gli altri procedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, il rito cautelare uniforme è applicabile solo se compatibile, accentuando così la sua caratteristica di essere espressione di una norma generale.

Viene poi da chiedersi se il rito cautelare uniforme possa trovare applicazione per gli altri provvedimenti cautelari diversi da quelli menzionati dall’art. 669 quaterdecies, che si trovano nel codice di procedura civile.

Parte della dottrina lo ritiene applicabile, proprio perché il rito cautelare uniforme è frutto di una norma generale, ma è anche vero che gli altri procedimenti cautelari previsti dal codice di rito sono sufficientemente determinati dalle singole norme che li prevedono, e, di conseguenza, sembra possa esserci poco spazio per l’applicazione del rito cautelare uniforme. 

Tiriamo le somme del nostro discorso.

Rito cautelare uniforme

Ambito di applicazione

Si applica ai procedimenti di sequestro giudiziario e conservativo (sez. II artt. 670- 687), ai procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto (sez III artt. 688. 691), e ai procedimenti d’urgenza (sez V art. 700) se non derogato dalle specifiche regole previste per i singoli procedimenti

Non si applica ai procedimenti d’istruzione preventiva (sez. IV artt. 692 -699) eccezion fatta per l’art. 669 septies che si applica anche a questi procedimenti

Si applica agli altri procedimenti cautelari previsti dal codice civile e da leggi speciali, se compatibile

 

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