Il tentativo facoltativo di conciliazione

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Fino al 24\11\2010 prima di iniziare una causa di lavoro era necessario procedere con un tentativo di conciliazione innanzi a commissioni di conciliazione, ma in seguito alla riforma degli articoli 410 e ss., per opera della legge 4\11\2010 n. 183, il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio ma facoltativo.

Vediamo come il novellato articolo 410, costruisce il tentativo facoltativo di conciliazione.

Esperito il tentativo, è possibile che questo sia accettato, o meno, dall’altra parte; nel caso sia accettato, si dovranno applicare le regole previste dagli articoli 411 e ss. I novellati articoli 411 e 412 si occupano dell’ipotesi che il tentativo riesca in tutto o in parte, o che non riesca nemmeno in parte. Il tentativo si svolge innanzi alle commissioni di conciliazione che sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro.

 

Nel successivo schema è descritta la procedura da seguire nel caso di successo, anche parziale, del tentativo di conciliazione.

 

Può però accadere che il tentativo non riesca:

 

Il tentativo di conciliazione può essere esperito (art. 411 comma 3) anche in sede sindacale, vediamo questa ipotesi.

 

L’art. 412 si occupa di un’ipotesi particolare, e cioè del caso in cui le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

 

Illustriamo nello schema di quest’ultima possibilità.

Vediamo ora in che modo il lodo diviene esecutivo.

 

1. È stato proposto ricorso contro il lodo, entro 30 gg. dalla notificazione del lodo: il tribunale respinge il ricorso. Il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale della circoscrizione dove ha sede l’arbitrato, e il giudice, accertata la regolarità formale del lodo lo dichiara esecutivo con decreto.

 

2. Sono trascorsi 30 gg. dalla notificazione del lodo: il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale della circoscrizione dove ha sede l’arbitrato, e il giudice, accertata la regolarità formale del lodo lo dichiara esecutivo con decreto.

 

3. Non sono trascorsi 30 gg. dalla notificazione del lodo, ma le parti hanno dichiarato per iscritto di accettarlo: il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale della circoscrizione dove ha sede l’arbitrato, e il giudice, accertata la regolarità formale del lodo lo dichiara esecutivo con decreto.