Titolo esecutivo e precetto quali elementi comuni di tutti i processi esecutivi

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Presupposto necessario per iniziare l’esecuzione forzata di qualsiasi tipo è il titolo esecutivo.

L’art. 474 descrive le caratteristiche di un titolo esecutivo fornendone un’elencazione generale. Secondo il succitato articolo "l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo liquido ed esigibile”.

Il diritto rappresentato nel titolo deve possedere, quindi, tutte e tre queste qualità per essere idoneo a fondare l’esecuzione forzata e quindi deve essere:

a. Liquido: il credito rappresentato nel titolo, sia che si tratti di denaro o di cose mobili fungibili, deve essere esattamente determinato.

b. Esigibile: il diritto rappresentato nel titolo non deve essere soggetto a termine o a condizione;

c. Certo: il diritto rappresentato nel titolo è certo quando l’ordinamento gli riconosce un sufficiente grado di certezza. Tale certezza si desume dallo stesso articolo 474 che elenca le specie di titoli esecutivi; questi possono essere distinti in due categorie:

1. Titoli esecutivi giudiziali: le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva, art. 474 comma 1 n 1);

2. Titoli esecutivi stragiudiziali : le cambiali e gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva; gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni ed alle somme di denaro in essi contenute. Insieme a tali titoli dobbiamo considerare ”gli atri atti” di cui all’art. 474 comma 1 n 1; l’art. 474 è stato modificato dalla l. 263\2005 che ha aggiunto ai titoli giudiziali “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”, senza specificare, però, quali siano tali atti, e si ritiene (Oriani, Bove) che tali atti siano i verbali di conciliazione stragiudiziale.

Tutte le categorie di titoli sono idonee a fondare l’esecuzione forzata, ma profonde differenze si riscontrano sul tipo d’esecuzione che può scaturire da un titolo giudiziale rispetto a uno stragiudiziale.

Possedendo un titolo giudiziale, si potrà realizzare qualsiasi tipo d’esecuzione, sia per espropriazione forzata, sia in forma specifica.

Ad esempio, un provvedimento di condanna potrà disporre a favore della parte vittoriosa il pagamento di una somma di denaro oppure ordinare il rilascio di un immobile, oppure l’abbattimento di un muro.

Possedendo, invece, un titolo stragiudiziale, bisognerà distinguere:

a) se si possiede una scrittura privata autenticata, da cui risultino obbligazioni di somme di denaro, una cambiale, nonché un altro titolo di credito cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, l’unico tipo di esecuzione possibile sarà l’espropriazione; ad esempio con una cambiale, non si potrà pretendere il rilascio di un immobile.

b) se si possiede un atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, si potranno azionare i processi esecutivi di consegna e rilascio e di espropriazione (ad es. con il riconoscimento del debito), ma non l’esecuzione per obblighi di fare e di non fare; non si potrà, quindi, con un titolo del genere ottenere l’abbattimento di un muro costruito in violazione di una servitù di veduta.

Resta, però, da chiarire se con “gli atri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva” possano fondare l’esecuzione per gli obblighi di fare e di non fare, visto che la legge li considera insieme ai titoli giudiziali al comma 2 dell’art. 474 n.1); la risposta la troviamo nell’art. 612 relativo alla esecuzione degli obblighi di fare di fare, che si riferisce espressamente ai soli titoli giudiziali, ad esclusione, quindi, di tutti i titoli stragiudiziali. E allora riassumendo:

Titoli giudiziali

Con questi titoli possono essere azionati tutti i processi esecutivi

Titoli stragiudiziali di cui al n. 2 comma 2 (es. cambiali) dell’articolo 474


Con questi titoli possono essere azionati solo i processi di espropriazione forzata

Titoli stragiudiziali di cui al n. 3 comma 2 (es. atti ricevuti da notaio) e gli “altri atti” di cui al comma 2  n.1) dell’art. 474


Con questi titoli possono essere azionati solo i processi di espropriazione forzata e di consegna e rilascio

 Altre differenze si riscontrano sui mezzi che il debitore ha a disposizione per contestare il titolo esecutivo.

Mentre per i titoli giudiziali si potranno esperire i mezzi d’impugnazione previsti per quel provvedimento (ad es. l’appello contro una sentenza di primo grado), per i titoli stragiudiziali sarà necessario agire con l’opposizione all’esecuzione.


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