Retroattività della condizione
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Avveratasi la condizione si producono tutte le conseguenze del negozio
condizionato, ma tali conseguenze non si producono dal momento in cui si è
verificata la condizione, ma dal momento in cui si è stipulato il negozio.
È quindi vero che la condizione ha efficacia retroattiva nel senso che gli effetti dell'avveramento retroagiscono sino al momento in cui è stato concluso il contratto (art. 1360 c.c.). Un esempio chiarirà meglio il concetto |
Se ho sottoposto a condizione un contratto di compravendita concluso il 18 di aprile e la condizione si è verificata il 7 luglio, l'acquirente diverrà proprietario del bene dal 18 di aprile e non dal 7 luglio. Si parla in questi casi di retroattività reale, perché questa opera ipso jure ed ha effetti erga omnes.
In ogni caso, però, le parti possono stabilire un diverso termine di
efficacia del contratto e se la condizione è risolutiva ed apposta ad un
contratto ad esecuzione continuata o periodica (come l'abbonamento
ad una rivista), l'avveramento della condizione, salvo patto contrario, non ha
effetto sulle prestazioni già eseguite.
Se, quindi, m'impegno a fornire settimanalmente un giornale fino a quando verrà
nave dall'Asia, all'avveramento della condizione non dovrò restituire tutti i
soldi che ho ricevuto per l'abbonamento.
Consideriamo ancora che la retroattività non pregiudica la validità di atti di
amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza la condizione, spettava
l'esercizio del diritto;
anche i frutti prodotti dalla cosa dovranno essere
consegnati al nuovo titolare del diritto solo al momento dell'avveramento della
condizione e non dalla data di stipulazione del contratto (art.
1361 c.c.).
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