Il riconoscimento dei figli nati al di fuori del matrimonio

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Dall'analisi dei vari istituti del diritto di famiglia abbiamo visto come il legislatore abbia sempre cercato di privilegiare i rapporti tra coloro che hanno preferito regolarizzare la loro posizione giuridica con il matrimonio.

Questa impostazione privilegia le coppie sposate rispetto a quelle "di fatto" che convivono more uxorio. 

Tale preferenza, però, non può spingersi sino a discriminare i figli nati fuori dal matrimonio rispetto a quelli legittimi. 

La posizione del  figlio naturale riconosciuto è quindi simile a quella del figlio legittimo, e la tendenza è di far cessare le differenze  tra i figli legittimi e naturali, tanto che anche nel linguaggio legislativo la legge  219\2012 ha disposto all'art. 1 comma 11 che:" Nel codice civile, le parole: “figli legittimi” e “figli naturali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: “figli" . 
L'unico criterio di distinzione, puramente terminologico, dovrebbe essere quello tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio (vedi ad es. l’art. 250 c.c. così come modificato dalla l. 219\2012).
Lo scopo della legge 219\2012, che ha modificato diversi articoli del codice civile e delle disposizioni di attuazione, è di far cessare le differenze di trattamento tra i figli perché potrebbero essere intese come privilegio per i figli nati nel matrimonio, rispetto a quelli nati fuori.
Si vuole raggiungere, quindi, alla piena parità giuridica tra i figli, tanto che la stessa legge all'articolo 1 comma 10 abroga l'intera sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile (articoli da 280 a 290), dedicata alla legittimazione dei figli naturali.
Ancora la citata legge che all'art. 2 conferisce delega al governo per far cessare "ogni discriminazione tra figli, anche adottivi".
Il compito del governo è stato poi portato a termine con l’emanazione del decreto  legislativo 28 febbraio 2013 n. 154 in vigore dal 7 febbraio 2014, decreto cui abbiamo fatto spesso riferimento fino ad ora.

1. Il riconoscimento;
2.Impugnazione del riconoscimento;
3.Trasmissibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento
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