Situazione giuridica durante la pendenza della condizione

 
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Come ormai risulta evidente la condizione, come del resto anche il termine, risulta legata allo scorrere del tempo.

Abbiamo quindi due periodi relativi alla vita della condizione:

la fase di pendenza della condizione in cui esiste una situazione di incertezza circa il suo avveramento

la fase di avveramento o di mancanza della condizione, in questi casi è la situazione di incertezza cessa


Pendenza della condizione

Durante la fase di pendenza esiste una situazione di incertezza.
Nel caso di condizione sospensiva, infatti, il diritto non è ancora nato ma potrebbe nascere; nel caso di condizione risolutiva il diritto esiste ma potrebbe essere
posto nel nulla in seguito all'avveramento della condizione.

Esiste, quindi, una situazione a favore di colui che sarebbe avvantaggiato dall'avveramento della condizione, situazione che non può essere equivalente ad un diritto ma a qualcosa di meno, una aspettativa, una aspettativa all'acquisto del diritto.
Proprio per tutelare questa aspettativa il codice civile all'articolo 1356 permette al titolare in attesa di avveramento della condizione di poter compiere atti conservativi; potrebbe ad esempio chiedere che si provveda alla custodia dei beni. Del resto durante la pendenza alla condizione la parte che ancora è titolare del diritto deve comportarsi secondo buona fede, proprio per evitare di danneggiare le ragioni di colui che si trova in una situazione di aspettativa.

In ogni caso è pur sempre vero che sino a quando non si verificherà la condizione, il titolare del diritto condizionato potrà anche disporne vendendo, per esempio, il bene oggetto del diritto stesso (art. 1357 c.c.).
Se però la condizione si verifica, l'atto di disposizione sarà inefficace anche nel caso in cui si sia stabilito che la condizione non abbia efficacia retroattiva a norma dell'articolo 1360 del codice civile.

Avveramento della condizione.

La condizione si considera avverata quando si verifica l'evento dedotto, è giunta la nave dall'Asia, si è superato l'esame diritto privato e così via.
Come si vede si tratta di un evento realmente verificatosi che produce anche degli effetti giuridici.
In un caso però, si considera avverata la condizione anche quando non sia verificato l'evento dedotto, quando, cioè, la condizione non si sia verificata per fatto imputabile a chi aveva un interesse contrario al suo avveramento (art. 1359 c.c.), come nel caso di chi, invece di aspettare tranquillamente che giunga la nave dall'Asia, si adoperi per farla affondare. In tale ipotesi il già ricordato articolo 1359 del codice considera la condizione come avverata, considera quindi come se la nave fosse effettivamente giunta nel porto.

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