Situazione giuridica durante la pendenza della condizione
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Come ormai risulta evidente la condizione, come del resto anche il termine, risulta legata allo scorrere del tempo.
Abbiamo quindi due periodi relativi alla vita della condizione:
la fase di pendenza della condizione in cui esiste una situazione di incertezza circa il suo avveramento |
la fase di avveramento o di mancanza della condizione, in questi casi è la situazione di incertezza cessa |
Pendenza della condizione
Durante la fase di pendenza esiste una situazione di incertezza.
Nel caso di condizione sospensiva, infatti, il diritto non è ancora nato ma
potrebbe nascere; nel caso di condizione risolutiva il diritto esiste ma
potrebbe essere
posto nel nulla in seguito all'avveramento della condizione.
Esiste, quindi, una situazione a favore di colui che sarebbe avvantaggiato
dall'avveramento della condizione, situazione che non può essere equivalente ad
un diritto ma a qualcosa di meno, una aspettativa, una aspettativa all'acquisto
del diritto.
Proprio per tutelare questa aspettativa il codice civile all'articolo
1356 permette al titolare in attesa di
avveramento della condizione di poter compiere atti conservativi; potrebbe ad
esempio chiedere che si provveda alla custodia dei beni. Del resto durante la
pendenza alla condizione la parte che ancora è titolare del diritto deve
comportarsi secondo buona fede, proprio per evitare di danneggiare le ragioni di
colui che si trova in una situazione di aspettativa.
In ogni caso è pur sempre vero che sino a quando non si verificherà la
condizione, il titolare del diritto condizionato potrà anche disporne vendendo,
per esempio, il bene oggetto del diritto stesso (art.
1357 c.c.).
Se però la condizione si verifica, l'atto di disposizione sarà inefficace anche
nel caso in cui si sia stabilito che la condizione non abbia efficacia
retroattiva a norma dell'articolo 1360 del codice civile.
Avveramento della condizione.
La condizione si considera avverata quando si verifica l'evento dedotto, è
giunta la nave dall'Asia, si è superato l'esame diritto privato e così via.
Come si vede si tratta di un evento realmente verificatosi che produce anche
degli effetti giuridici.
In un caso però, si considera avverata la condizione anche quando non sia
verificato l'evento dedotto, quando, cioè, la condizione non si sia verificata
per fatto imputabile a chi aveva un interesse contrario al suo avveramento (art.
1359 c.c.), come nel caso di chi, invece di
aspettare tranquillamente che giunga la nave dall'Asia, si adoperi per farla
affondare. In tale ipotesi il già ricordato articolo 1359 del codice considera
la condizione come avverata, considera quindi come se la nave fosse
effettivamente giunta nel porto.
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