La rappresentanza

Sappiamo dallo studio del diritto privato che cos'è la rappresentanza e le sue diverse forme. Ai nostri fini basta ricordare che chi ha il potere di rappresentare la società è in grado di assumere obbligazioni per quest'ultima; risulta chiara, quindi, l'importanza della individuazione delle persone che posseggono tale potere.

rappresentanza della società
art. 2266 c.c.
spetta, salvo patto contrario, ad ogni socio amministratore che potrà esercitarlo congiuntamente o disgiuntamente secondo il sistema di amministrazione scelto (congiuntivo o disgiuntivo) . Si parla di solito in tali casi di "firma congiunta" o di "firma disgiunta"
il potere di rappresentanza si estende a tutti gli atti relativi all'oggetto sociale
gli amministratori hanno la rappresentanza processuale attiva e passiva della società negli stessi modi in cui hanno la rappresentanza sostanziale ( cioè congiunta o disgiunta)

A quanto detto in tabella, bisogna aggiungere alcune osservazioni.

In primo luogo viene in luce il problema della opponibilità delle limitazioni del potere di rappresentanza.

Secondo l'articolo 2266 ultimo comma "Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'articolo 1396", il che vuol dire che per essere efficaci debbono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (art. 1396), non bastando la sola iscrizione nel registro delle imprese

É anche vero, però, che in base  al d.lgs. 228\2001 per le società agricole, l'iscrizione, seppure effettuata nelle sezioni speciali, ha ormai efficacia di pubblicità legale.
Si potrebbe porre quindi il problema se l'iscrizione del contratto sociale  nel registro delle imprese di una società semplice che svolge attività agricola, e dove sono contenute queste modificazioni al potere di rappresentanza, siano automaticamente opponibili ai terzi, senza più la necessita di portargliele a conoscenza con "mezzi idonei".
Secondo il mio punto di vista resta sempre l'obbligo per la s.s. che svolge attività agricola di eseguire questa ulteriore attività, non fosse altro perché l'art. 2266 che pone tale incombenza, si pone come norma speciale (e quindi derogatoria) rispetto a quella che prevede la generale efficacia legale di queste iscrizioni (ma sul punto non è d'accordo Campobasso).

Fatta questa piccola chiacchiera, viene ora da chiedersi di quali limitazioni stiamo parlando, perché è chiaro che si parte da una modificazione o una limitazione di poteri che già erano in qualche modo definiti, ma chi li aveva definiti?

La stessa legge all'art. 2266 al secondo comma lì dove recita che: "In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale". 

Ciò vuol dire che potenzialmente l'amministratore può fare come rappresentante tutto ciò che rientra nell'oggetto sociale, ma i soci ( nel contratto sociale o successivamente) possono limitare o modificare tale potere, ed è qui che entra in gioco la conoscibilità o meno che i terzi hanno avuto delle modifiche di tale potere.
 



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