Liquidazione

La liquidazione avviene nelle stesse forma che abbiamo visto per la società semplice, ma la procedura prevista agli artt. 2309 e ss. c.c. è più complessa, vediamola:

Può darsi che dopo la liquidazione vi siano ancora creditori insoddisfatti; in tal caso sono responsabili i liquidatori se hanno agito con colpa.

Abbiamo visto che secondo l'art. 2361 c.c. è possibile che una società di capitali sia socio di una s.n.c. o di una s.a.s.
Potrebbe però accadere che tutti i soci di una s.n.c. o tutti i soci illimitatamente responsabili di una s.a.s. siano società di capitali. In tal caso l'art. 111- duodecies disp. att. dispone che la società partecipata deve redigere il bilancio secondo le regole previste in proposito per la s.p.a. e, ricorrendone le condizioni, anche alla redazione del bilancio consolidato.

 

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