Agito intenzionalmente a danno della società In questo caso la società non può limitarsi a provare la
semplice malafede del terzo per opporgli le limitazioni al potere di
rappresentanza, ma deve provare che il terzo essendo a conoscenza di
queste limitazioni ne ha approfittato per danneggiare la società.
Secondo la dottrina maggioritaria, la lettera dell'art.
2384 c.c. (agire dei terzi
intenzionalmente a danno della società), va intesa nel senso che vi sia
stato un accordo fraudolento tra amministratori e terzi. |
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