Agito intenzionalmente a danno della società 

In questo caso la società non può limitarsi a provare la semplice malafede del terzo per opporgli le limitazioni al potere di rappresentanza, ma deve provare che il terzo essendo a conoscenza di queste limitazioni ne ha approfittato per danneggiare la società. Secondo la dottrina maggioritaria, la lettera dell'art. 2384 c.c.  (agire dei terzi intenzionalmente a danno della società), va intesa nel senso che vi sia stato un accordo fraudolento tra amministratori e terzi.
Dall'art. 2384 si intende anche, però, che è ben possibile limitare i poteri di rappresentanza degli amministratori, e che tale previsione può essere prevista dallo statuto o dagli organi compenti, cioè l'assemblea dei soci in primo luogo, ma la semplice iscrizione nel registro delle imprese non serve a tutelare comunque la società dall'uso di poteri di rappresentanza non consentiti.


 
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