Registrazione

(in corsivo i collegamenti ipertestuali)
Per far nascere una S.p.a. è necessaria la stipulazione dell'atto costitutivo.
Tuttavia la sola stipulazione dell'atto costitutivo non è sufficiente per farle acquistare la personalità giuridica; per ottenerla sarà bisognerà registrare la società, cioè iscriverla presso il registro delle imprese.
Vediamo, quindi, la procedura che può essere così sintetizzata ( art. 2330 c.c.).

  1. Redazione del contratto sociale ( atto costitutivo e statuto);
  2. Entro 20 gg. dalla ricezione dell'atto: il notaio o gli amministratori lo depositano presso la sede del registro delle imprese e chiedono l'iscrizione della società;
  3. Il registro delle imprese verificata la sola regolarità formale delle documentazione, provvede alla iscrizione della società.

L''iscrizione fa acquistare la personalità giuridica alla S.p.a. e rende opponibile ai terzi il contenuto del contratto sociale..

Come abbiamo visto il registro delle imprese controlla la sola regolarità formale degli atti depositati;
in particolare, l'ufficio del registro controlla la redazione per atto pubblico dell'atto costitutivo, che questo contenga gli elementi essenziali della società, la sottoscrizione del capitale sociale ( verificando  il deposito del 25% dei conferimenti presso una banca, o, nel caso dell'unico socio, del conferimento dell'intero capitale), che i conferimenti di crediti e in natura siano stati stimati secondo quanto prevede la legge, e, infine, che siano state rilasciate le autorizzazioni previste dalla legge per particolari tipi di società ( es. assicurazioni).

Può accadere che, essendo incompleta la documentazione, non sia possibile iscrivere la società oppure che  non si provveda ad iscriverla. In entrambi i casi la società non acquista la personalità giuridica, ma si producono anche altri effetti:

bullet Per le operazioni compiute in nome della società sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito, il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione (art. 2331c.c.);
bullet Se entro 90 gg. dalla stipulazione dell'atto costitutivo non si è provveduto alla iscrizione le somme versare dai sottoscrittori sono a loro restituite ;
bullet Salvo il caso di costituzione tramite pubblica sottoscrizione, prima della registrazione non è possibile che la partecipazione azionaria formi oggetto di sollecitazione all'investimento
bullet E' vietata l'emissione di azioni sino al momento della registrazione.

In merito a quest'ultimo punto si è quindi chiarito che il divieto  riguarda soltanto l'emissione delle azioni, non il loro trasferimento.

Torna al sommario società per azioni