Segue: gli amministratori e la rappresentanza della società ( in corsivo i collegamenti ipertestuali)
nella società a responsabilità limitata gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società (art. 2475 bis). Tale potere può essere limitato dalla società, ma tali limitazioni non sono opponibili ai terzi, tranne che si provi che hanno agito intenzionalmente a danno della società |
Dalla lettera dell'art. 2475 bis sembra che nella S.r.l. non vi possano essere amministratori totalmente sforniti del potere di rappresentanza, ma il successivo art. 2475 ter nel disciplinare il conflitto d'interessi, si riferisce ai soli amministratori che hanno la rappresentanza della società, ammettendo, quindi, che alcuni amministratori possano essere sforniti del potere di rappresentanza.
Se gli amministratori che hanno la rappresentanza della società hanno agito in conflitto d'interessi, i contratti da loro conclusi possono essere annullati su domanda della società, ma solo se il conflitto era riconosciuto o conoscibile dal terzo (art. 2475 ter c.c.). Il conflitto d'interessi può rilevare anche nelle decisioni del consiglio di amministrazione, potendo provocarne l'impugnazione, ma solo alle seguenti condizioni:
decisioni del consiglio di amministrazione impugnabili per conflitto d'interessi |
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La legittimazione ad impugnare spetta gli altri amministratori o dal collegio sindacale o da un revisore ( se questi ultimi due sono stati previsti) nel termine di 90 gg. dalla delibera.
In merito all'amministratore delegato, figura non prevista dal codice civile, in considerazione della ampia autonomia concessa alla S.r.l. , può ritenersi che l'atto costitutivo possa prevedere questa figura insieme al comitato esecutivo; tuttavia all'amministratore delegato non potrà essere affidata la redazione dei progetti di fusione o scissione e del progetto di bilancio, compito che spetta in via esclusiva, secondo l'ultimo comma dell'art. 2475, all'organo amministrativo, quindi, nel nostro caso, all'intero consiglio di amministrazione.
In merito alla responsabilità gli amministratori questi sono
responsabili in solido verso la società per i danni a lei cagionati per
inosservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo (art.
2476 c.c.).
La nuova disciplina ha anche previsto un controllo più penetrante da parte dei
singoli soci;
ad ogni socio, infatti, è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli
amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad
una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti
l'amministrazione della società.
Di conseguenza ciascun socio può promuovere l'azione sociale di responsabilità e
chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell'amministratore in caso
di gravi irregolarità (art. 2476, terzo comma).
L'azione di responsabilità verso gli amministratori ha delle caratteristiche
peculiari che la distinguono rispetto alla analoga azione prevista nella S.p.a.
e, quindi, è necessario analizzarla nella tabella che segue.
azione di responsabilità contro gli amministratori |
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Nella pagina che segue ci occupiamo, infine, del collegio sindacale.
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