Tipi di condizione
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Abbiamo
visto che la condizione determina l'efficacia del negozio;
l'articolo 1353 del codice civile fa riferimento, in realtà, a due tipi
condizione, la condizione sospensiva e la condizione risolutiva.
La condizione
sospensiva è quella da cui dipende l'efficacia del negozio ad esempio :"
ti darò 100 se verrà la nave dall'Asia". È chiaro che fino a quando non sarà giunta la nave non darò quello che avevo promesso |
La condizione è risolutiva quando gli effetti del negozio si producono fino al verificarsi della condizione, ad esempio: " ti permetto di occupare il mio appartamento fino a quando mi sposerò". È chiaro che in questo caso l'avverarsi della condizione risolverà il contratto di comodato che avevo stipulato |
Altre distinzioni possano utilmente farsi relativamente alla condizione, anche se meno importanti delle precedenti; abbiamo, ancora:
condizione affermativa: se la situazione si modificherà in seguito all'avveramento della condizione, esempio: " ti darò 100 se verrà la nave dall'Asia" |
condizione negativa: se la situazione rimarrà immutata in seguito all'avveramento della condizione, esempio: " ti darò 100 se non partirai" |
condizione casuale: se il fatto dipende dal caso o da terzi |
condizione potestativa: se il fatto dipende dalla volontà di una delle parti |
condizione mista: se il fatto dipende dalla volontà di una delle parti e dal caso |
Di tutte le ipotesi di condizione riportate,
sicuramente la più interessante è quella che riguarda la condizione potestativa.
Abbiamo detto, infatti, che questa si ha quando l'avvenimento oggetto della
condizione dipende dalla volontà di una delle parti, come nel caso in cui
stabiliamo che ti assuma al mio servizio nel caso in cui acquisti un nuovo
appartamento. Questa condizione è perfettamente valida, ma l'articolo
1355 del codice civile chiaramente dispone la
nullità di una alienazione o dell'assunzione di un obbligo che dipenda da una
condizione sospensiva subordinata alla semplice volontà di chi deve vendere o di
chi deve assumersi l'obbligo.
è questa la condizione meramente potestativa che, se apposta, rende nullo l'intero negozio; la ragione della nullità è semplice: l'ordinamento non può conferire validità a negozi giuridici che dipendano dalla semplice volontà di un soggetto, come, ad esempio, ti darò 100 se vorrò o (che è lo stesso) se mi leverò il cappello |
Ma come facciamo a
distinguere le condizioni potestative, valide, dalle condizione meramente
potestative, invalide?
Rispondiamo che
l'avverarsi della condizione potestativa non dipende dalla mera volontà di chi
la pone, ma da fattori soggettivi e oggettivi atti ad incidere sulla sua
volontà; nell'esempio fatto l'assunzione di un domestico condizionata
all'acquisto di un appartamento è sicuramente potestativa poiché dipende dalla
volontà del datore di lavoro, ma l'acquisto o meno dell'appartamento non è
certamente un fatto irrilevante.
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