Le eccezioni cambiarie
Parlando ei titoli di credito in generale abbiamo visto quali sono le
eccezioni opponibili al portatore del titolo.
Vediamole ora in riferimento alla cambiale cominciando dalle reali.
( in
corsivo i collegamenti ipertestuali)
| eccezioni
reali |
| di
forma, fondate sulla mancanza di uno degli elementi
essenziali del titolo (es. la denominazione "cambiale")
|
|
letterali, fondate sul contesto letterale del titolo (es.
si pretende una somma superiore a quella riportata nel
titolo) |
|
fondate sulla mancanza delle condizioni per poter agire
con quel titolo (es. prescrizione o agire in regresso
senza aver levato il protesto) |
|
fondate sulla falsità della firma, difetto di capacità o
di rappresentanza |
|
Eccezioni personali:
| eccezioni
personali |
| fondate
sui rapporti personali tra portatore e debitore (es.
compensazione) |
|
opponibili quando il portatore, per evitare la proposizione
di eccezioni personali ad un altro portatore, ha acquistato
la cambiale per agire
scientemente a danno del debitore |
| fondate
sulla mancanza di titolarità o legittimazione del portatore
(es. manca la serie continua di girate o il debitore ha le
prove che il portatore non è il vero creditore) |
| fondate
sull'abusivo riempimento o tardivo riempimento della
cambiale in bianco
|
| fondate
sui vizi della volontà
al
momento dell'emissione o trasferimento della cambiale |
|
Come si vede i fatti posti a fondamento di alcune eccezioni possono
richiedere anche molto tempo per essere accertati. Per questo motivo è
stabilito che: " se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza
del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o
senza" (art.65 l.c.).