Regresso e prescrizione

Come per la cambiale, anche in caso di mancato pagamento dell'assegno il portatore può agire contro gli obbligati di regresso.
A differenza della cambiale non abbiamo obbligati diretti, poiché la banca che rifiuta il pagamento non può essere considerata obbligato cambiario. Mancando, quindi, un trattario vero e proprio rimangono solo gli obbligati di regresso, il traente e i giranti. 

Vediamo, ora, a quali condizioni il portatore può esercitare il regresso nei riguardi dei giranti:

condizioni per il regresso
assegno presentato in tempo utile
rifiuto del pagamento constatato con protesto, oppure: 1. con dichiarazione del trattario scritta sullo assegno bancario; 2. con dichiarazione del capo di una stanza di compensazione

Per il traente, invece, non è necessario levare il protesto e\o presentare l'assegno in tempo utile per agire in regresso contro di lui.
In un caso, però, si rischia di perdere l'azione di regresso e cioè quando decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto addebitabile alla banca.

Per quanto riguarda la prescrizione dell'azione di regresso, nella sottostante tabella sono riportati i termini entro i quali bisogna agire nei confronti di tutti gli obbligati cambiari:

termini di prescrizione
il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione
le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui
l'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione nascente dal titolo

Essendo l'assegno bancario un titolo esecutivo, il portatore può azionare direttamente un processo esecutivo.

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