Principi e diritti Fondamentali

212 domande di diritto costituzionale e pubblico
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La nostra Costituzione non si occupa solo del funzionamento dello Stato, ma impone allo stesso Stato e alle sue leggi  di tutela una serie di diritti che la stessa carta costituzionale considera fondamentali;

Se si guarda la struttura della Costituzione, scopriamo che, oltre alla ordinaria divisione dei testi legislativi, si può ulteriormente dividere in tre parti;

  1. Principi fondamentali: sono le regole fondamentali  su cui si basa l'intero disegno costituzionale (artt. 1-12);

  2. Diritti e doveri dei cittadini: in questo caso la Costituzione individua quali sono e come devono svolgersi i diritti e i doveri dei cittadini (artt. 13-54); la suddivisione è ancora specificata in: rapporti civili (artt. 13-28); rapporti etico sociali (artt. 29-34); rapporti economici (artt. 35-47); rapporti politici (artt. 48-54). Questa è la parte prima della Costituzione, che , insieme ai principi, non può essere oggetto di revisione costituzionale;

  3. Ordinamento dello Repubblica; vi è disegnata la struttura fondamentale dello Stato (artt. 55-139); si fa qui riferimento al Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura, Regioni Provincie e Comuni e garanzie costituzionali; questa è la seconda parte della Costituzione; l'ordinamento dello Stato può essere oggetto di revisione costituzionale, ad esclusione della forma repubblicana che non può essere oggetto di tale revisione (art. 139).

Passiamo a un commento dei vari principi e diritti.

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Non è difficile interpretare tale principio; l'Italia è una Repubblica democratica; ciò vuol dire principalmente che a tutti deve essere data la possibilità di accedere alla vita politica; questo principio trova la sua maggiore specificazione nel titolo IV della Costituzione relativo ai rapporti politici.
Il lavoro ( e quindi non la rendita) è l'elemento caratterizzante della vita italiana e questo principio trova la sua maggiore specificazione nel titolo III della Costituzione relativo ai rapporti economici. Ricordiamo quindi i principi che toccano i rapporti di lavoro: il diritto di sciopero, il diritto di proprietà e di iniziativa economica; dalla nostra Costituzione emerge quindi la figura di uno Stato interventista nell'economia, in opposizione al vecchio Stato liberale che invece interveniva poco in quel campo.

Il popolo è titolare della sovranità, ma non la esercita direttamente; la nostra è democrazia rappresentativa e non diretta.
Ma ciò significa anche
che nessun organo di governo potrà auto legittimarsi, ma dovrà comunque poter contare su una legittimazione proveniente dal popolo, questi, infatti, in quanto titolare della sovranità è in grado di attribuirne l'esercizio ad altri soggetti.
Questo non vuol dire, però, che tutti gli organi dello Stato debbano essere necessariamente rappresentativi, poiché si è pensato di istituire organi non rappresentativi, come la Corte Costituzionale e gli organi di giustizia ordinaria, che siano in grado di bilanciare le eventuali degenerazioni del parlamentarismo. Analizziamo meglio ora i principi fondamentali della Costituzione.

 I diritti inviolabili

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Vedremo poi quali sono tali " diritti inviolabili" , osserviamo da subito che:

1. questi diritti sono inviolabili sia dai poteri pubblici che dai privati;
2. la Repubblica li "riconosce" ciò vuol dire tali diritti preesistono allo Stato; si tratta di una adesione alle tesi del giusnaturalismo;
3. questi sono i diritti assoluti della persona, e quindi si affermano nei confronti di chiunque, sono indisponibili e quindi inalienabili e imprescrittibili;
4. i diritti sono tutelati in quanto tali, ma sono anche tutelati all'interno delle formazioni sociali ( non si può ad es. costringere una persona ad aderire per sempre ad un partito o a una società);
5. il riferimento all'articolo due non riguarda solo i cittadini, ma riguarda tutti gli uomini

Ciò precisato, quali sono i diritti fondamentali?
Possiamo avere due tesi:

  1. sono solo quelli che la Costituzione prevede in seguito (artt. 13 e ss.);
  2. sono anche altri diritti che mano a mano sono individuati nella società nella sua naturale evoluzione, e specificati nelle sentenze delle supreme Corti (Costituzionale e Cassazione), dal diritto internazionale e dalla stessa legge.

Prevale in dottrina la seconda opzione, e si dice che la Costituzione prevede un catalogo a fattispecie "aperta", in grado di espandersi con il tempo, pensiamo, ad es. al diritto alla riservatezza, che acquista sempre più rilevanza con l'andare del tempo.
Ma vi è anche chi non condivide questa tesi, sia perché non sembra trovare alcun riscontro nel testo costituzionale, sia perché le ipotesi in cui vi siano diritti non previsti dalla Costituzione sono più limitate di quanto si pensi, sia perché gli istituti della libertà, ancorati ad un diritto naturale, assumerebbero connotati talmente labili e soggettivi da scomparire" nella nebbia dell'incertezza del diritto".
Possiamo comunque ritenere che dai diritti specificamente indicati dalla Costituzione si possono trarre tutti i diritti consequenziali a questi, che, in ogni caso, non sono i soli diritti "inviolabili" individuabili in base al testo costituzionale.
Tra i diritti individuati in base al solo articolo 2, ricordiamo in base alla giurisprudenza costituzionale (che però non ha ancora riconosciuto espressamente la teoria del catalogo aperto dei diritti), il diritto alla abitazione, all'identità sessuale, alla riservatezza, al decoro, il diritto alla vita e integrità fisica, questi ultimi non espressamente previsti dalla Costituzione, ma ricavabili da norme fondamentali del ns. ordinamento (art. 5 c.c. art. 27 Cost. che ha abolito la pena di morte).
Discorso a sé merita l'espresso riconoscimento del diritto al nome  come diritto fondamentale; l'art. 22 della Costituzione dispone infatti che:

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

E' chiaro che togliere il nome ad un soggetto (come del resto la capacità giuridica e la cittadinanza), significa privarlo di un suo diritto fondamentale e renderlo nei fatti un soggetto senza diritti, come accadeva per gli schiavi. Tale impostazione è anche confermata dalla Corte Costituzionale che nella sentenza 03/02/1994, n. 13, ha affermato che:
"Tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, di cui il nome - enunciato come bene di autonomo diritto dal successivo art. 22 Cost. - rappresenta il primo e più immediato elemento caratterizzante, in quanto segno distintivo e identificativo della persona umana nella sua vita di relazione."

 Il Principio di Eguaglianza

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Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Questo articolo esprime uno dei fondamentali (e fonte di impegnative discussioni) principi del nostro ordinamento costituzionale, il principio di eguaglianza; tradizionalmente è declinato in due tipologie:

1. Eguaglianza Formale: primo comma dell'art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Questo principio viene inteso da una (oscillante) giurisprudenza della Corte Costituzionale in tal senso:
il principio di eguaglianza non deve essere intenso nel senso che tutti devono essere trattati  allo stesso modo, ma che situazioni eguali devono essere trattate in maniera eguale e situazioni diverse  in maniera ragionevolmente diversa.
Questo principio è detto formale perché è enunciato come una formula astratta, non dicendo, in concreto, nulla delle situazioni che sta trattando.
In sostanza si traduce in primo luogo in un divieto imposto al legislatore di adottare trattamenti irragionevolmente differenziati tra i cittadini, ma ciò non significa che vi sia un obbligo assoluto ad un trattamento sempre e comunque paritario, al contrario deve essere inteso come divieto di introdurre discriminazioni illegittime, perché basate su una valutazione irrazionale delle situazioni regolate, cosicché esso risulta leso ogniqualvolta il legislatore tratti in modo irragionevolmente eguale situazioni che si presentano diverse o quando, all’opposto, tratti in modo diverso situazioni che sono assimilabili.

Come si vede il canone da seguire è quello della "ragionevolezza" delle eventuali differenze di trattamento che la legge può in astratto prevedere, valutazione sulla ragionevolezza, che ha anch'essa subito divergenti variazioni.

In particolare l'art. 3 indica una serie di ipotesi dove il vincolo deve essere rispettato, in primo luogo dal legislatore, ma che nei fatti riguarda tutti i soggetti dell'ordinamento, in maniera assoluta, e cioè il divieto di distinzioni ( e cioè di discriminazioni) di fronte alle seguenti ipotesi:

  1. sesso ( ad es. vi deve essere l'eguaglianza dei sessi per quanto riguarda i rapporti di lavoro);
  2. razza (ad es. la legge n.205 del 1993, che ha considerato reato l'attività di chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico) ;
  3. lingua;
  4. religione ( ad es. è stata riconosciuta pari dignità alle altre confessioni diverse da quella cattolica che non è più considerata, in seguito alla revisione del concordato tra Sato e Chiesa Cattolica religione di Stato)
  5. opinioni politiche;
  6. condizioni personali e sociali.

Il divieto, come detto, non deve essere inteso in maniera assoluta, perché, come detto, se esiste un ragionevole motivo per cui tali distinzioni devono essere fatte, queste sono legittime e non contrastano con il principio di eguaglianza, ad es. non sarebbe incostituzionale una legge ( o non contrasterebbe con l'art. 3), un comportamento di un dirigente scolastico, che prevedesse corsi supplementari di italiano per studenti stranieri che non conoscono la nostra amata lingua.
Il divieto, allora, (indicato come il nucleo forte del principio di eguaglianza formale) vieta che ci siano distinzioni basate solo quelle situazioni, che, per il fatto stesso di esistere, producono trattamenti differenziati, come se  si negasse l'istruzione o il voto a un cittadino italiano sol perché di razza diversa o di diverse opinioni politiche o orientamento religioso, qui ci troveremmo davanti a una discriminazione, ciò che vuole appunto evitare l'art. 3, soprattutto nel suo "nucleo forte" .

2. Eguaglianza sostanziale: è quello del secondo comma dell'art. 3;
la Repubblica non deve limitarsi a prevedere l'eguaglianza di trattamento dei cittadini, anche prevedendo in astratto ragionevoli trattamenti differenziati, ma deve fare di più, deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che per il fatto stesso di esistere, impediscono o rendono più gravoso, il godimento delle libertà, rendendole, così, "diseguali".
Per far ciò, però, si deroga al principio di eguaglianza formale, favorendo attraverso azioni  e determinazioni concrete, certi soggetti al posto di altri, che non partono da "situazioni di svantaggio".

Si ritiene che le due declinazioni del principio di eguaglianza siano inconciliabili tra loro, anche per ragioni storiche, uno espressione dello Stato liberale, l'altro dello Stato sociale, ma è preferibile la tesi secondo la quale i due principi si completano tra loro, evitando che si creino pericolose "discriminazioni all'incontrario" .

Strumenti di tutela dei diritti fondamentali

 La nostra Costituzione stabilisce una serie di strumenti d tutela dei diritti fondamentali;

1. la prima garanzia sta nel fatto che tali diritti sono previsti proprio nella Costituzione; come è noto, la nostra Costituzione è rigida, e quindi non può essere modificata se non attraverso un procedimento aggravato;
ciò comporta che tali diritti non potrebbero essere modificati se non attraverso il procedimento ex art. 138 Cost.; sappiamo anche, però, che sarebbe illegittima una stessa modifica della Costituzione che elimini tali diritti o ne riduca le garanzie.

2. altra garanzia le troviamo nella riserva di legge, nel senso che solo la legge può intervenire sui diritti fondamentali.
3. la riserva di giurisdizione: in base a questa riserva un provvedimento restrittivo delle libertà individuali non può essere preso se non attraverso un provvedimento del giudice, non essendo possibile che tale potere possa spettare alla pubblica amministrazione.
4. la tutela giurisdizionale; in base all'articolo 24 della Costituzione, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi; di conseguenza è garantita la tutela a tutti i soggetti, con la possibilità di rivolgersi al giudice. Completano tale principio, sempre dal punto di vista  della Costituzione, il diritto alla difesa, che deve essere garantita per tutto il procedimento (art. 111) , i principi della naturalità e precostituzione del giudice (art. 25), nel senso che non si può creare un giudice per un affare specifico, ma i giudici devono essere precostituiti per classi generali di affari, il principio di imparzialità e indipendenza del giudice, e ancora, l'importante principio, che si considera implicito nel diritto alla difesa, secondo cui:
 " contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, è sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 111)".
Non è invece previsto costituzionalmente il principio del doppio grado di giurisdizione, mentre l'articolo 27 comma 2 della Costituzione afferma il principio di presunzione di innocenza, fino a quando non vi sia stata condanna definitiva.
5. la responsabilità del funzionario; l'articolo 28 della Costituzione stabilisce la responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti pubblici per gli atti compiuti in violazione dei diritti. In questo modo i dipendenti pubblici sono maggiormente stimolati ad agire correttamente, anche se la loro responsabilità è sempre solidale con quella dello Stato, per permettere al cittadino che sia stato leso di ottenere il giusto risarcimento.
6. la tutela della Corte Costituzionale:  il sindacato di legittimità costituzionale,  rappresenta sicuramente un efficace strumento di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini; infatti poiché la Corte costituzionale può verificare se le leggi o gli atti aventi forza di legge dello Stato o delle Regioni siano conformi alla Costituzione, potrà intervenire quando tali atti mettano in pericolo le garanzie previste dalla Costituzione in merito ai diritti fondamentali.

Il bilanciamento dei diritti.

Il bilanciamento dei diritti è una tecnica impiegata per risolvere le questioni di costituzionalità in cui si registra un contrasto tra diritti ed interessi diversi; in astratto non è pensabile che dei diritti espressi in principi possano entrare in contrasto tra loro, ma il conflitto può aversi nell'applicazione pratica. Ad esempio nel caso dell'aborto entrano in gioco il diritto alla salute della madre, e quello alla vita del concepito.
La tecnica è impiegata dalla Corte Costituzionale, non solo italiana, per risolvere il problema, ma
a volte è la  Costituzione ad indicare in nome di quali interessi il diritto può essere limitato, ad es. l'art. 14 della Costituzione , che garantisce il diritto alla inviolabilità del domicilio, permette comunque che in determinati casi questi possa essere "violato", ma tale violazione può avvenire per specifici motivi, in base ad una legge e con provvedimento della autorità giurisdizionale o con provvedimento della autorità sanitaria e nei casi previsti da leggi speciali; come si vede la tutela dell'ordine pubblico o della salute, prevale sul diritto costituzionalmente garantito del domicilio, ma con le garanzie che abbiamo visto. Insomma è come se la Costituzione dicesse al legislatore: di fronte a questi diritti entrati in conflitto, io do la prevalenza a questo particolare diritto o interesse, ma tu legislatore la prevalenza dell'altro diritto o interesse la puoi fare, ma alle condizioni che io Costituzione ti dettato. 

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