Il Diritto Penale in 11 giorni- video corso dell'avv. Claudio Mellone

Penale parte speciale a prezzo ridotto

Il nuovo manuale di diritto penale in 9 lezioni

La sentenza della Corte Costituzionale 364\ 1988 ( parte prima)

Video, la sentenza della Corte Costituzionale, parte prima

Parte prima sull'art. 27 Cost.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988 (364\88) sull’art. 27 e 5  della Costituzione.

Questo testo non è un commento alla sentenza della Corte, e nemmeno un sunto della stessa, ma una spiegazione della sentenza in modo da renderla più comprensibile in relazione agli argomenti  in essa trattati. Tale sentenza è fondamentale in relazione a importanti argomenti, come la responsabilità oggettiva, i rapporti tra colpevolezza e rimproverabilità, l’ignoranza della legge penale.

Riportiamo l’art. 27 Cost.

“La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte”.

 La Corte si occupa del primo comma dell’art. 27 , la responsabilità penale è personale, e analizza i motivi che spinsero il costituente ad adottare questa forma.  Vi furono, in proposito, due fondamentali opinioni, quella di chi riteneva che il riferimento dovesse avere un carattere soggettivo, nel senso che non era possibile immaginare una responsabilità penale senza l’elemento psicologico del dolo o della colpa, e chi sosteneva che la funzione di garanzia di questo comma consisteva nell’evitare che altri pagassero per colpe altrui, cosa accaduta in passato, per es. in occasione degli attentati a Mussolini dove, oltre all’attentatore, furono coinvolti anche i suoi familiari e i circoli politici di appartenenza dell’attentatore.

Si arrivò alla conclusione secondo cui:" La motivazione politica della norma è, dunque, quella d'impedire che colpe altrui ricadano su chi è estraneo alle medesime - non facendo espresso riferimento anche all’elemento soggettivo come elemento di responsabilità personale, ma dai lavori preparatori alla stesura dell’art. 27 primo comma della Costituzione si può osservare, ritiene la Corte, che-  i Costituenti mirarono, sul piano dei requisiti d'imputazione del reato, ad escludere che si considerassero costituzionalmente legittime ipotesi carenti di elementi subiettivi di collegamento con l'evento e, sul piano politico, a non far ricadere su estranei colpe altrui. E mai, in ogni caso, venne usato il termine fatto come comprensivo del solo elemento materiale, dell'azione cosciente e volontaria seguita dal solo nesso oggettivo di causalità: anzi, sempre venne usato lo stesso termine come comprensivo anche d'un minimo di requisiti subiettivi, oltre a quelli relativi alla coscienza e volontà dell'azione".

Per i costituenti, quindi, la responsabilità penale è personale nel senso che non si può essere puniti per fatto altrui e anche nel senso che rispetto al fatto materialmente commesso è necessario l’elemento soggettivo, cioè l’esistenza del dolo o della colpa. La Corte, però, non si è fermata qui.
Ha ritenuto, infatti, che l’art. 27 deve essere letto nella sua interezza e che i diversi commi sono in relazione tra loro e non indipendenti, se non addirittura in contrasto.
Il primo comma, in particolare, deve essere letto in relazione con il terzo comma che così dispone: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Secondo la Corte, infatti, collegando il primo e il terzo comma dell’art. 27 si scopre che dovrà essere rieducato solo chi ha agito in presenza e sostenuto dal necessario elemento psicologico del dolo o della colpa, non chi ha agito senza: “Ma è l'interpretazione sistematica del primo comma dell'art. 27 Cost. che ne svela l'ampia portata. Collegando il primo al terzo comma dell'art. 27 Cost. agevolmente si scorge che, comunque s'intenda la funzione rieducativa di quest'ultima, essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la rieducazione di chi, non essendo almeno in colpa (rispetto al fatto) non ha, certo, bisogno di essere rieducato”.
Soltanto quando alla pena venisse assegnata esclusivamente una funzione deterrente (ma ciò é sicuramente da escludersi, nel nostro sistema costituzionale, data la grave strumentalizzazione che subirebbe la persona umana) potrebbe configurarsi come legittima una responsabilità penale per fatti non riconducibili (oltre a quanto si dirà in tema d'ignoranza inevitabile della legge penale) alla predetta colpa dell'agente, nella prevedibilità ed evitabilità dell'evento”.

La Corte poi prosegue sostenendo che questi principi erano già rinvenibili in sue precedenti decisioni (sentenza n. 54 del 1964, sentenza 17 febbraio 1971, n. 20, sentenza del 17 febbraio 1971, n. 2l.) e aggiunge:
“Ed anche a proposito delle dichiarazioni di principio contenute nelle citate sentenze va sottolineato che, se si deve qui confermare che il primo comma dell'art. 27 Cost. contiene un tassativo divieto della responsabilità per fatto altrui, va comunque precisato che ciò deriva dall'altro, ben più civile principio, di non far ricadere su di un soggetto, appunto estraneo al fatto altrui, conseguenze penali di colpe a lui non ascrivibili.
Come è da confermare che si risponde penalmente soltanto per il fatto proprio, purché si precisi che per fatto proprio non s'intende il fatto collegato al soggetto, all'azione dell'autore, dal mero nesso di causalità materiale (da notare che, anzi, nella fattispecie plurisoggettiva il fatto comune diviene anche proprio del singolo compartecipe in base al solo favorire l'impresa comune) ma anche, e soprattutto, dal momento subiettivo, costituito, in presenza della prevedibilità ed evitabilità del risultato vietato, almeno dalla colpa in senso stretto”.

Da quanto visto fino ad ora, dovrebbe trarsi una conseguenza obbligata: se in relazione a un fatto è sempre necessario un elemento soggettivo, almeno la colpa, l’interpretazione data dalla Corte dell’art. 27 Cost. renderebbe incostituzionali tutte le ipotesi, che pure ci sono nel codice penale, di responsabilità oggettiva.  La Corte si pone quindi il problema dei rapporti tra la sua interpretazione e la responsabilità oggettiva.
Diversamente va posto il problema, a seguito di quanto ora sostenuto, per la c.d. responsabilità oggettiva pura o propria. Si noti che, quasi sempre e in relazione al complessivo, ultimo risultato vietato che va posto il problema della violazione delle regole preventive che, appunto in quanto collegate al medesimo, consentono di riscontrare nell'agente la colpa per il fatto realizzato.
Ma, ove non si ritenga di restringere la c.d. responsabilità oggettiva pura alle sole ipotesi nelle quali il risultato ultimo vietato dal legislatore non é sorretto da alcun coefficiente subiettivo, va, di volta in volta, a proposito delle diverse ipotesi criminose, stabilito quali sono gli elementi più significativi della fattispecie che non possono non essere coperti almeno dalla colpa dell'agente perché sia rispettato da parte del disposto di cui all'art. 27, primo comma, Cost. relativa al rapporto psichico tra soggetto e fatto”.

Che cosa ha voluto dire la Corte?
Ha voluto dire che quando ci si trova di fronte a ipotesi di responsabilità oggettiva, (e non solo) è necessario verificare se almeno l’elemento della colpa era esistente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie, salvo individuarli preventivamente e di conseguenza, prosegue la Corte: occorre verificare, di volta in volta, se le singole ipotesi criminose di parte speciale (collegate con le disposizioni di parte generale) siano o meno conformi, quanto ad elementi subiettivi, ai requisiti minimi richiesti dalle autonomamente interpretate norme costituzionali.

Veniamo ora a un altro punto di carattere concettuale: la Corte Costituzionale ha nei fatti accolto una delle concezioni normative della colpevolezza?
La Corte stessa lo nega, non ha costituzionalizzato una concezione normativa della colpevolezza, anche se, ammette, può anche darsi che la sua interpretazione dell’art. 27  possa corrispondere con una delle concezioni normative della colpevolezza.
La Corte, però, ammette che nel giudizio contro un soggetto è necessario accertare la “rimproverabilità” rispetto al fatto commesso, e ciò ha fatto ritenere a parte della dottrina che se è vero che l’elemento soggettivo del reato consiste nel dolo e nella colpa, la colpevolezza, in quanto tale, non consiste nel dolo e nella colpa, ma nella rimproverabilità della condotta al soggetto agente, e che, di conseguenza, nell’analisi del reato il primo elemento, relativo alla tipicità del fatto, comprende sia l’elemento oggettivo sia l’elemento soggettivo, il secondo corrisponde all’antigiuridicità, il terzo è la colpevolezza, intesa come rimproverabilità, il cui presupposto sta nell’imputabilità dell’agente.

 Vai alla seconda parte

punto elenco Torna alla home page