Azione cambiaria
(condizioni per il regresso- protesto)

( in corsivo i collegamenti ipertestuali)

definizione è l'azione giudiziale che spetta al portatore nei confronti di tutti i sottoscrittori della cambiale quando alla sua presentazione il pagamento  è rifiutato dal trattario o dall'emittente

Verificandosi la situazione sopra riportata il portatore può agire sia contro gli obbligati diretti, sia contro quelli di regresso; abbiamo di conseguenza:

azione cambiaria diretta
è proposta contro gli obbligati diretti
è necessario il rifiuto del pagamento della cambiale che può essere provato in qualunque modo anche senza il protesto
è soggetta al termine di prescrizione triennale che decorre dalla data di scadenza della cambiale

Se il portatore insoddisfatto non vuole agire con l'azione diretta, può, a sua discrezione, agire con quella di regresso. Vediamola:  

azione cambiaria di regresso
è proposta contro gli obbligati di regresso
può essere esercitata alla scadenza se il pagamento non ha avuto luogo
può essere esercitata, in casi particolari, anche prima della scadenza
il mancato pagamento o la mancata accettazione devono, di regola, essere constatati mediante protesto 
il suo esercizio è sottoposto al rispetto di una serie di condizioni volute dalla legge

Come si vede per potere agire con l'azione di regresso è necessario rispettare una serie di condizioni. Vediamole:

condizioni per il regresso
presentazione per l'accettazione
presentazione per il pagamento nei termini di legge
protesto
obbligo dell'avviso

 
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