Comunione legale

campo di applicazione

la comunione dei beni è il regime patrimoniale ordinario della famiglia che si adotta solo se non diversamente stabilito 

differenze rispetto alla comunione ordinaria 

è sottoposta ad un regime speciale previsto dagli articoli 177 e ss. del codice civile che disciplinano non solo il modo del godimento, ma anche il modo di acquisto di nuovi beni e crediti. Le norme sulla comunione ordinaria si applicano solo in via residuale; ne possono far parte anche crediti 

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Vediamo ora quali beni rientrano a far parte della comunione legale di beni e quali ne sono esclusi. 
Cominciamo con i primi indicati dall'articolo 177 c.c.

costituiscono oggetto della comunione  

gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione dei beni personali 

le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimoni
i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione
i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione , non siano stati consumati

Dalla tabella vediamo che non tutti i beni oggetto della comunione hanno lo stesso regime giuridico.
I primi due, infatti, vi rientrano sempre e comunque, mentre gli ultimi, due fanno parte della comunione solo al momento del suo scioglimento.
Si tratta della c.d. comunione de residuo, cioè di beni che normalmente non rientrano nella comunione legale, ma ne fanno parte solo al momento suo scioglimento se esistenti.
Facciamo l'ipotesi che  uno dei coniugi abbia ricevuto il canone di locazione del mese di aprile di un suo immobile e che tale somma di denaro non sia stata ancora spesa.
Nel caso di scioglimento della comunione proprio ad aprile, il coniuge proprietario dovrà dividere con l'altro tale somma di denaro, ma non le successive che percepirà come canone di locazione per i mesi successivi.

La comunione legale ha ad oggetto quasi tutti i beni acquistati durante il matrimonio, ma ne sono in ogni caso esclusi i "beni personali"  indicati nell'articolo 179 del codice civile.
Vediamoli:

beni personali 

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori (cioè di beni che non si prestano ad un uso comune, come vestiti, ma anche gioielli, pellicce, etc.)
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto

Sono, quindi, beni personali quelli acquistati prima del matrimonio, mentre per gli acquisti avvenuti successivamente l'art. 179 distingue  due categorie e cioè:

1. beni che appartengono in ogni caso ad uno dei coniugi;
2. beni che possono essere convenzionalmente escludi dalla comunione.  

Nel secondo gruppo rientrano i beni acquistati  con il prezzo ricevuto dalla vendita di beni personali o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto. 
Se, ad esempio, il marito vende un appartamento di sua proprietà esclusiva e con il ricavato acquista un nuovo immobile durante il matrimonio, tale acquisto non rientrerà nella comunione solo se il marito dichiari, all'atto dell'acquisto, che l'immobile è acquistato con il prezzo della vendita del suo appartamento.

L'articolo 179 dispone, infine che :" L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f)...., quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge".
 

Occupiamoci, ora, dell'amministrazione della comunione dei casi di scioglimento cliccando qui sotto.

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