Convalida

nozione

è un negozio giuridico con il quale la parte legittimata a chiedere l'annullamento del contratto
vi rinuncia pur essendo consapevole del vizio che è causa di annullabilità

Abbiamo già osservato che l'annullabilità è posta principalmente per la tutela di interessi particolari di un soggetto. A lui infatti spetta agire per l'annullamento del contratto oppure rimanere inerte sanando così vizio.

La sanatoria può avvenire, però, anche attraverso un mezzo specifico, la convalida (art. 1444 c.c.).

Attraverso la convalida, infatti, il contraente cui spetta l'azione annullamento può porre in essere un nuovo negozio attraverso il quale dichiari di voler convalidare il negozio annullabile.
In questo caso si parla di convalida espressa poiché c'è stata una specifica attività volta a manifestare la volontà di convalidare; per la validità del negozio di convalida sarà anche necessario che sia indicato il vizio che inficia il negozio annullabile; la ragione di ciò è intuitiva. Come farebbe, ad esempio, il raggirato a convalidare il negozio se non si sia ancora reso conto di essere stato raggirato?

La convalida, oltre che espressa può essere anche tacita.
Questa si verifica quando il contraente cui spetta l'azione annullamento ha volontariamente dato esecuzione al negozio pur conoscendo il motivo di annullabilità.
La sola esecuzione, anche parziale, del contratto accompagnata dalla consapevolezza dell'esistenza del vizio potrà esser considerata come convalida tacita; altri comportamenti, come ad esempio la promessa di eseguire la prestazione, non costituiranno convalida tacita.

In ogni caso essendo la convalida un negozio giuridico dovrà essere posta in essere solo da chi è in condizione di concludere validamente il negozio di cui si tratta. Il minore, quindi, non potrebbe convalidare un negozio annullabile propria a causa della sua minore età.

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