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21. A chi spetta la rappresentanza della società semplice?

 

1. Tendenzialmente nella società semplice rappresentanza spetta a tutti i soci che amministrano;

2. Si tratta di una domanda trabocchetto, perché amministrazione rappresentanza sono sostanzialmente la stessa cosa;

3. Tendenzialmente nella società semplice rappresentanza spetta tutti i soci che amministrano, ma è possibile il patto contrario.

 

Risposta

 

22. Quale l'oggetto della rappresentanza che spetta ai soci?

 

1. La rappresentanza è di carattere generale, nel senso che riguarda ogni e qualsiasi atto che faccia riferimento alla società;

2. La rappresentanza fa riferimento a tutti gli atti riferibili all'oggetto sociale;

3. La rappresentanza riguarda solamente i singoli atti previsti espressamente dal contratto sociale.

 

Risposta

 

23. Il creditore particolare di un socio può chiedere che la società liquidi la quota del socio inadempiente?

 

1. Sì, è possibile, ma solo gli altri beni del socio debitore sono insufficienti per soddisfare il credito dello stesso creditore;

2. Sì, è possibile in ogni caso;

3. No, non è mai possibile che il creditore del socio possa chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, tuttavia se la società era stata costituita a termine ed è stata prorogata, il creditore potrà chiedere alla società la liquidazione della quota del socio.

 

Risposta

 

24. Un socio, se vuole, può trasferire la sua quota di partecipazione alla società ad un'altra persona esterna alla società stessa?

 

1. Sì, essendo sostanzialmente proprietario della quota può farne quello che vuole;

2. Sì, ma sarà necessario il consenso della maggioranza degli altri soci;

3. Sì, ma sarà necessario il consenso di tutti gli altri soci.

 

Risposta

 

25. Che cos'è il recesso dalla società?

 

1. È la situazione in cui un socio cede la sua quota ad un'altra persona, che diventa così nuovo socio;

2. È la situazione in cui un socio decide di liberarsi unilateralmente dal vincolo sociale, chiedendo la liquidazione della sua quota alla società;

3. È la situazione in cui un socio, essendo stata liquidata la sua quota al suo creditore personale, recede dalla società.

 

Risposta

 

26. Un socio ha costituito insieme ad altri una società semplice, senza limiti di tempo, ma ad un certo punto decide di recedere dalla società. Gli altri soci però si oppongono a questa intenzione, sostenendo che poiché lui ha firmato un contratto, cioè il contratto di società, non può recedere per tutta la durata della società; hanno ragione gli altri soci?

 

1. Certamente si, la società infatti nasce in base ad un contratto,  non si può liberamente recedere dal contratto, salvo che questo caso non sia stato espressamente stabilito dal contratto stesso;

2. Gli altri soci hanno torto, visto che il socio che vuole liberarsi dal vincolo sociale può recedere con effetto immediato;

3. Essendo la società costituita per un periodo illimitato, il recesso è sempre possibile, ma il socio recedente deve comunicare agli altri soci il suo recesso con un preavviso di almeno tre mesi.

 

Risposta

 

27. Una società semplice è stata costituita a tempo determinato in Sicilia, ma uno dei soci viene a sapere che si vuole trasferire la sede della società in un luogo molto lontano da quello attuale, ed esattamente nella provincia di Bolzano, per continuare in quei posti l'attività agricola; di fronte a questa situazione il socio può recedere dalla società?

 

1. Sì, un'ipotesi del genere può configurare una giusta causa di recesso, e per giusta causa è possibile recedere dalla società anche se questa è costituita a tempo determinato;

2. Proprio perché la società è stata costituita a tempo determinato, non è possibile recedere dalla società salvi i casi in cui non si sia previsto il diritto di recesso dello stesso contratto sociale;

3. La caratteristica del vincolo societario sta proprio nella mobilità delle quote, di conseguenza non importa se la società sia stata costituita a tempo determinato o indeterminato, essendo sempre riconosciuto al socio il diritto di recedere dalla società, salvo il preavviso dei tre mesi.

 

Risposta

 

 

28.che differenza c'è fra l'esclusione di un socio di diritto ed esclusione per delibera?

 

1. La differenza sta nel fatto che nell'esclusione di diritto i soci hanno il potere di escludere altri soci, o uno solo, solo nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre l'esclusione per delibera è possibile solamente per specifiche ipotesi previste dal contratto sociale;

2. In realtà non c'è vera differenza tra esclusione di diritto e esclusione per delibera, indicando queste due ipotesi un procedimento; in altre parole ricorrendo un caso di esclusione previsto dalla legge, quindi esclusione di diritto, sarà poi necessaria una deliberazione dei soci affinché questa esclusione divenga effettiva;

3. La differenza è molto semplice, il socio è escluso automaticamente dalla società nei casi in cui si verificano certi fatti previsti dal codice civile, come nel caso in cui sia stata liquidata la sua quota al suo creditore particolare, quella per delibera, invece, ricorrendo le ipotesi previste dalla legge, opera solo quando i soci hanno deciso a maggioranza di escludere l'altro socio; di conseguenza questa esclusione non è automatica.

 

Risposta

 

29. Un socio, può anche morire durante la vita della società; che fine farà la sua quota?

 

1. Essendo la quota della società facente parte del patrimonio del socio, questa passerà automaticamente ai suoi eredi quando questi ultimi avranno accettato l'eredità;

2. In tutti i casi in cui muore un socio, trattandosi di società di persone la società dovrà essere necessariamente messa in liquidazione, con la sua conseguente estinzione;

3. Se la partecipazione del socio defunto non era essenziale per la stessa società, si passerà alla liquidazione della quota agli eredi del defunto, ma in alternativa si può decidere che gli eredi entrino a far parte della società in relazione alla quota che possedeva il de cuius sempre che gli eredi vi acconsentano.

 

Risposta

 

30. Tizio ha legittimamente deciso di recedere dalla società, e di conseguenza gli deve essere liquidata la quota che aveva conferito nella società stessa, pretende però che il valore della quota sia determinato al momento del conferimento, ma gli altri soci si oppongono a questa sua idea sostenendo che il valore della quota deve essere calcolato al momento in cui si verifica lo scioglimento; chi ha ragione?

 

1. Hanno ragione gli altri soci, in effetti la quota è liquidata al socio uscente in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento;

2. Ha ragione Tizio, se infatti il recesso da parte del socio comporta limitatamente a lui lo scioglimento del rapporto sociale, e l'abbandono del contratto che aveva precedentemente sottoscritto, non si vede perché non gli si debba restituire quello che aveva conferito al momento della costituzione della società;

3. Hanno torto entrambi, in seguito recesso, per il calcolo del valore della quota, sarà necessario fare una media del suo valore dal momento della costituzione della società, sino al momento in cui si è sciolto il rapporto in relazione a quel socio che ha esercitato il diritto di recesso.

 

Risposta


 

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