Effetti del fallimento per il fallito

Il fallimento produce una serie di effetti giuridici nei confronti degli interessati. Questi sono il fallito e i suoi creditori.
Cominciamo con il fallito. Scopo principale del fallimento è quello di permettere la distribuzione del patrimonio del fallito tra i creditori.
Questo risultato non sarebbe facilmente raggiungibile se il fallito continuasse a rimanere nel possesso del suo patrimonio poiché potrebbe, in tal modo, sottrarre facilmente i suoi beni ai creditori. Per questo motivo la sentenza di fallimento produce una serie di effetti negativi per il fallito di diversa natura (personale, patrimoniale, processuale). Vediamo, quindi, nel dettaglio questi effetti ( in corsivo i collegamenti ipertestuali).

effetti patrimoniali

il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento (c.d. spossessamento)
sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento (artt. 42 e 44 l.f.)
non sono compresi nel fallimento beni di natura personale 
tutti gli atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori
sono inefficaci nei confronti dei creditori tutti i pagamenti sia eseguiti che ricevuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento
se i creditori, il fallito, o altri soggetti hanno compiuto delle formalità per rendere opponibili atti da loro compiuti a terzi, e queste sono state effettuate dopo la dichiarazione di fallimento, le formalità compiute sono inefficaci rispetto ai creditori (art. 45 l.f.)

In merito a quanto esposto in tabella, è necessario effettuare alcune osservazioni; abbiamo visto, infatti, che tutti gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori (art. 44 l.f.), ma può darsi che il fallito abbia fatto o ricevuto dei pagamenti dopo la dichiarazione di fallimento; anche questi sono inefficaci per l'art. 44, ma questo comporta che chi ha pagato al fallito dovrà rinnovare il pagamento al curatore, mentre chi ha ricevuto un pagamento dal fallito dopo la sentenza, dovrà restituirlo al curatore.

Effetti personali ed incapacità

effetti personali ed incapacità
Corrispondenza
se il fallito è una persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. Il mancato rispetto di tale obbligo non comporta conseguenze penali, ma il fallito non potrà essere ammesso al beneficio della esdebitazione (art. 142 n.3 l.f.)
Se invece vi è stato il fallimento di un ente (es. società) la corrispondenza generalmente diretta a questo ente (quindi non solo quella relativa al fallimento) è consegnata al curatore (art. 48 l.f.)
Obblighi a carico del fallito derivanti dal fallimento, eventuale cambiamento di residenza o domicilio
l'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio; l'obbligo è penalmente sanzionato ex artt. 220 e 226 l.f.
Obblighi a carico del fallito derivanti dal fallimento - il dovere di presentarsi

se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, l'imprenditore fallito o gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori; se però vi è un legittimo impedimento o altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario; l'obbligo è penalmente sanzionato ex artt. 220 e 226 l.f.

Obbligo di deposito delle scritture contabili e elenchi dei creditori
l'art. 16 l.f.  n. 3 che disciplina il contenuto della sentenza dichiarativa di fallimento, impone al fallito di depositare entro 3 gg. i bilanci, le scritture contabili e gli elenchi dei creditori; l'obbligo è penalmente sanzionato ex artt. 220 e 226 l.f.
Le incapacità che derivano dal fallimento
la dichiarazione di fallimento comporta a suo carico numerose incapacità previste dal leggi speciali e dal codice civile

Effetti di natura processuale

effetti di natura processuale
perdita delle capacità processuali relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento
nelle controversie, anche in corso, sta in giudizio il curatore su autorizzazione del giudice delegato (art. 43 l.f.)
la dichiarazione di fallimento provoca l'interruzione (art. 43 l.f.  art.299 c.p.c.) dei processi in corso  sempre relativi a rapporti di carattere patrimoniale compresi nel fallimento
se pendeva un procedimento arbitrale questo non può essere proseguito (art. 83 bis. l.f.)

Dobbiamo notare, in merito alla perdita della capacità processuale del fallito, che se è pur vero che questi la perde in relazione ai giudizi esterni al fallimento, non la perde certo in relazione agli atti che lui stesso può compiere all'interno della procedura fallimentare, come nel caso in cui voglia proporre reclamo contro la sentenza di fallimento. Lo stesso articolo 43 l.f., poi, pur prevedendo la perdita della capacità processuale del fallito, gli consente comunque di intervenire nel giudizio, ma solo quando possano sorgere delle questioni dalle quali può dipendere una imputazione di reato di bancarotta a suo carico o quando l'intervento sia previsto dalla legge.
Il fallito non può poi testimoniare nei processi in corso di cui era parte, perché pur avendo perso la capacità processuale rimane pur sempre parte in senso sostanziale del rapporto.

Un altro problema riguarda l'interruzione del processo per effetto del fallimento e cioè il momento da cui devono decorrere i termini per la riassunzione del processo, ora tre mesi, ex art. 305 c.p.c. Sul punto è intervenuta la corte di Cassazione che a sezioni unite (sent. n.7443/2008), ha ribadito che il termine decorre dal momento in cui il procuratore della parte fallita lo dichiari in udienza e non dalla data del provvedimento del giudice che dichiara l'interruzione.

 

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