Le cose e i beni

 

 
Video, le cose e i beni

 

Anche questa volta, facciamo "uno strappo" alla tradizione occupandoci subito di un argomento trattato, di solito, in occasione dello studio dei diritti reali.
Iniziamo col definire "il bene".

Secondo l'art. 810 c.c.

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti

Dal testo dell'articolo ci accorgiamo che non tutto quello che esiste in natura (le cose) può essere qualificato come bene, ma solo quelle "cose" che possono essere oggetto di diritti.
Poniamoci allora la domanda: 
che caratteristiche deve possedere una cosa per essere considerata bene? 
Rispondiamo: deve essere suscettibile di appropriazione e di utilizzo, deve possedere, cioè, un valore.
Potremmo, allora, continuare ancora a chiederci: 
e quando una cosa ha un valore? 
Rispondiamo ancora: quando esiste in quantità limitata ed è suscettibile di appropriazione.
Da questo gioco di domande e risposte ci rendiamo conto che non sono beni le cose che si trovano in natura in quantità illimitate o, comunque, maggiore ai bisogni umani, come potrebbe essere l'aria o, non appropriabili, come le stelle od il sole, mentre è sicuramente un bene l'energia elettrica prodotta grazie ai pannelli solari.
L'argomento a questo punto potrebbe considerarsi chiuso, ma noi non siamo ancora soddisfatti dei risultati raggiunti; a ben guardare abbiamo definito "il bene " solo dal punto di vista economico, ma da punto di vista giuridico il concetto di " bene " è più vasto: sono beni non solo le cose che hanno un valore, ma anche i diritti perché anche questi hanno valore e sono commerciabili (o, meglio, negoziabili). In questo senso si esprime spesso il codice considerando beni anche i diritti.

Esaurita questa importante premessa elenchiamo le diverse categorie di beni cominciando dalla distinzione tra beni corporali ed immateriali:

beni corporali

sono tutti beni che possono essere percepiti con i nostri sensi; questi beni hanno, quindi, materialità corporea come un anello o l'energia elettrica

beni immateriali

a differenza dei primi non hanno materialità corporea, non possono essere percepiti direttamente con i nostri sensi, ma solo attraverso l'intelligenza. Ne sono esempi gli stessi diritti e le opere dell'ingegno

Proseguiamo delle nostre distinzioni puntualizzando quella tra beni mobili e beni immobili:

beni immobili

sono tutti quelli che sono incorporati naturalmente o artificialmente al suolo. Non è possibile spostare tali beni senza provocarne un cambiamento notevole della loro struttura o destinazione. Ricordiamo, ad esempio, gli edifici, gli alberi e le costruzioni

beni mobili

sono beni mobili tutti quelli che non sono considerati beni immobili

Come si vede il concetto di bene mobile lo ricaviamo per esclusione; 
ma chiediamoci come mai è così importante distinguere tra beni mobili e immobili.
La risposta la dobbiamo rinvenire nel diverso modo di circolazione (cioè di trasferimento) delle due categorie di beni; i beni mobili circolano in maniera molto semplice bastando la semplice consegna del bene per trasferire, di regola, anche la proprietà su di esso;
per i beni immobili la situazione è più complessa in quanto è necessaria la forma scritta per il trasferimento e bisognerà annotare tutte le vicende che li riguardano in appositi registri in modo da permettere ai terzi di conoscere delle loro vicende. È quindi previsto un regime di pubblicità immobiliare.
La pubblicità attraverso le annotazioni su appositi registri è prevista anche per particolari categorie di beni mobili, come le autovetture, che per questo motivo vengono detti " beni mobili registrati ".
Altre importanti distinzioni che riguardano le cose e  i beni che vediamo nei collegamenti posti qui sotto.

  1. cose generiche e cose specifiche;

  2. cose fungibili ed infungibili;

  3. beni consumabili ed inconsumabili;

  4. beni divisibili ed indivisibili;

  5. beni presenti e futuri;

  6. i frutti;

  7. i rapporti di connessione tra le cose;

  8. le universalità;

  9. il patrimonio.


Giurisprudenza

Sulla distinzione tra beni mobili e immobili

Cass. civ. Sez. II, 07-09-2009, n. 19283 (rv. 609363)

Il concetto di bene mobile contenuto nell'art. 812 cod. civ. è onnicomprensivo, includendo in sé, con carattere residuale, tutti i beni che non siano qualificabili come immobili ai sensi del primo e del secondo comma del medesimo articolo; pertanto, l'espressione "beni mobili", ove riferita ai beni che corredano un'abitazione, non consente di escludere una parte di essi, dovendosi ritenere compresi nella categoria anche i quadri, gli oggetti e gli arredi in genere.

FONTI  Mass. Giur. It., 2009 

 

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