La responsabilità per l'inadempimento

 
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Abbiamo visto che una volta nata l'obbligazione si è costretti ad eseguire la relativa prestazione, ma cosa accade se la prestazione non è eseguita o non eseguita secondo quanto si era promesso?

In questi casi avremo inadempimento dell'obbligazione che potrà far nascere una responsabilità per i danni subiti dal creditore. Il debitore inadempiente sarà quindi tenuto al risarcimento dei danni subiti dal creditore.

Dobbiamo chiederci, allora, quando nasce questa responsabilità e se si verifica ogni qual volta c'è inadempimento.

Andiamo con ordine considerano i due articoli fondamentali dedicati all'argomento, e precisamente:

articolo 1218 c.c.
responsabilità nell'adempimento

il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato derivato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

e l'articolo 1176,

articolo 1176
diligenza nell'adempimento

nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia
nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura della attività esercitata

Premettiamo che parliamo, per l’art. 1218, di casi in cui si è già verificato un inadempimento che consiste nel non aver eseguito o nel non aver eseguito esattamente la prestazione, oppure si è verificato un ritardo nell’adempimento: il debitore è tenuto al risarcimento del danno, ma il problema vero, che da sempre impegna la dottrina, sta proprio nei rapporti tra il 1176 e il 1218.

Il debitore per andare esente da responsabilità, basterà che provi di essere stato diligente, ex art. 1176, o dovrà provare il fatto a lui non imputabile ex art. 1218?

Sul punto la manualistica e la dottrina non danno una risposta chiara, ma la risposta più convincente è di quegli autori (come Galgano) che distinguono tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato.

Nelle obbligazioni di mezzi il debitore è comunque liberato nel momento in cui dimostri che ha usato la diligenza richiesta ex art. 1176; ad es. il cliente cita un avvocato in giudizio cercando di dimostrare che la sua mancanza di diligenza gli ha fatto perdere la causa.

L’avvocato potrà risultare vittorioso nel giudizio nel momento in cui riesca comunque a provare la sua diligenza nell’opera svolta. Come si vede in questo caso si applica solo il 1176 perché l’avvocato ha dimostrato di aver rispettato il 1176, e tanto basta.

Nelle obbligazioni di risultato si ha, invece, un’inversione dell’onere della prova e si applicano sia il 1176 che il 1218.

In questi casi il creditore che cita in giudizio il debitore basta che provi di non aver ottenuto il risultato promesso.

Il debitore, se vuole andare esente da responsabilità per inadempimento, indubbiamente dovrà provare di essere stato diligente, e quindi di aver osservato il 1176, ma che nonostante questo non è riuscito a raggiungere il risultato promesso per fatto a lui non imputabile.

C’è però un’osservazione da fare stimolata da una mia studentessa particolarmente attenta, Maria Pia: probabilmente non è corretto, come spesso si fa, accostare l’art. 1176 con l’art. 1218, perché il primo non fa altro che specificare come il debitore deve adempiere alla sua obbligazione, mentre il secondo specifica quando il debitore può andare esente da responsabilità in presenza di un inadempimento, e l’art. 1218 si applica a tutti i tipi di obbligazioni, di mezzi e di risultato.

Chiariamo il punto.

L’art. 1218 si riferisce a un inadempimento già certo, anche già provato.. l’avvocato, ad es. non è stato diligente nella conduzione di una causa, che per questo è stata persa, il meccanico non ha riparato l’autovettura.

Si parte, quindi, già da questi dati, non c’è un problema di provare se l’inadempimento si sia o meno verificato, il 1218 presuppone che l’inadempimento vi sia stato;   e allora l’avvocato, che non si è presentato a un’udienza importante, e quindi non è stato diligente, può provare che la sua assenza è dovuta a un fatto a lui non imputabile, per es. è rimasto bloccato nella metropolitana per un guasto alla motrice.
La stessa cosa accade per il meccanico, che non ha riparato la macchina. Di fronte al mancato conseguimento del risultato, e quindi all’inadempimento, può provare che questo non dipende da lui, per es. può provare che la mancata riparazione è dovuta a un difetto di costruzione dell’autovettura, e, come si vede, non c’è alcuna differenza in merito alla prova liberatoria tra obbligazione di mezzi e di risultato, mentre la differenza sta nell’obbligazione del debitore, visto che nell’obbligazione di mezzi l’adempimento consiste proprio nell’aver usato la diligenza richiesta, mentre in quelle di risultato oltre alla diligenza è anche necessario che si raggiunga il risultato promesso.

Di conseguenza nelle obbligazioni di mezzi, il debitore avrà adempiuto l’obbligazione se sarà stato diligente, mentre in quelle di risultato ci vorrà, per l’adempimento, la diligenza + risultato.

Ovviamente lo studente coscienzioso oltre a prendere atto di quanto sin qui scritto, dovrà anche vedere in proposito cosa dice sull’argomento il suo libro di testo, anche se a volte si sorprenderà nel constatare che sull’argomento tale testo non dice proprio nulla, tralasciando il problema. Anche il ritardo nell'adempimento è fonte di responsabilità per il debitore se deriva da colpa, ma in certi casi il semplice ritardo può concretare un vero e proprio inadempimento, come nell'ipotesi in cui sia previsto un termine essenziale trascorso il quale la prestazione diviene inutile per il creditore. Non vi sarà, invece, responsabilità per il debitore se l'obbligazione diviene impossibile per causa a lui non imputabile.

Se esiste responsabilità si avrà obbligo di risarcimento del danno che, però, discende pur sempre dalla precedente obbligazione rimasta inadempiuta.  In definitiva accade che il debitore rimane pur sempre obbligato, cambia, però, il tipo di prestazione richiesta che si trasforma da quella originariamente dovuta in quella  di risarcire il danno.
La stessa obbligazione, quindi, ma con prestazioni diverse, ed è per questo motivo che in questi casi si parla di "perpetuatio obligationis" e ciò per salvaguardare tutti i diritti del creditore connessi con l'obbligazione rimasta inadempiuta, come le garanzie e altri obblighi, che si estinguerebbero se si ammettesse che l'obbligazione originaria e quella risarcitoria siano totalmente diverse.

Occupiamoci, ora, degli argomenti connessi all'inadempimento, cominciando dalla sua conseguenza più importante, il risarcimento del danno cliccando sui sottostanti collegamenti.

  1. il risarcimento del danno;

  2. la mora del creditore;

  3. la mora del debitore.

 

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