Scioglimento parziale società
La società si estingue quando si verifica il suo scioglimento totale.
Può accadere, però, che solo uno o alcuni soci cessino di essere
tali. In questi casi se i soci rimasti non decidono di sciogliere la
società, si verifica un caso di scioglimento parziale della società;
vediamone le ipotesi( in corsivo i collegamenti ipertestuali):
recesso
art. 2285 c.c. |
è sempre possibile quando la società ha durata
illimitata o è stata contratta per tutta la vita
di uno dei soci; il socio che recede deve dare
comunicare il recesso agli altri soci con un
preavviso di almeno tre mesi |
nei casi previsti dal contratto sociale |
quando c'è una giusta causa
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morte
art.
2284 c.c. |
è liquidata la quota agli eredi
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si può decidere l'ingresso degli eredi del
defunto |
si può decidere lo scioglimento della società
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Abbiamo visto che può esservi uno scioglimento parziale della
società;
per qualsiasi motivo avvenga, però, sarà necessario liquidare la quota
al socio e stabilire fino a che momento è responsabile per le
obbligazioni sociali. Vediamo nel collegamento
come si liquida la quota e la responsabilità del socio uscente.
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