Scioglimento parziale società

La società si estingue quando si verifica il suo scioglimento totale.

Può accadere, però, che solo uno o alcuni soci cessino di essere tali. In questi casi se i soci rimasti non decidono di sciogliere la società, si verifica un caso di scioglimento parziale della società; vediamone le ipotesi( in corsivo i collegamenti ipertestuali):

recesso
art. 2285 c.c.
è sempre possibile quando la società ha durata illimitata o è stata contratta per tutta la vita di uno dei soci; il socio che recede deve dare comunicare il recesso agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi
nei casi previsti dal contratto sociale
quando c'è una giusta causa

 

esclusione
art. 2286 c.c.
 può avvenire di diritto, cioè automaticamente
oppure per delibera degli altri soci

 

morte
art. 2284 c.c.
è liquidata la quota agli eredi
si può decidere l'ingresso degli eredi del defunto
si può decidere lo scioglimento della società

Abbiamo visto che può esservi uno scioglimento parziale della società;
per qualsiasi motivo avvenga, però, sarà necessario liquidare la quota al socio e stabilire fino a che momento è responsabile per le obbligazioni sociali. Vediamo nel collegamento come si liquida la quota e la responsabilità del socio uscente.

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