La società in nome collettivo

( in corsivo i collegamenti ipertestuali)

A differenza della società semplice, la società in nome collettivo ( s.n.c.) può svolgere attività commerciale.
È regolata dagli artt. 2291 e ss. del codice civile, ma per i casi non regolati da questi articoli, si applicherà la normativa dettata per la società semplice. 
Ci occuperemo, quindi, solo della normativa specifica della s.n.c. che andrà sovrapposta a quella già trattata per la società semplice.

osserviamo subito che la s.n.c., potendo svolgere attività commerciale, dovrà essere iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese; tuttavia la mancata iscrizione non comporterà la nullità della società, ma irregolarità della stessa, con le conseguenze che studieremo trattando della società irregolare

 
L'obbligo d'iscrizione per la s.n.c. nel registro delle imprese sezione ordinaria, comporterà, rispetto alla disciplina della s.s., una diversa efficacia delle iscrizioni previste dalla legge per questo tipo di società.
L'art. 2298 c.c., ad esempio, si occupa della rappresentanza della s.n.c. e, nel ribadire che l'amministratore può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, dispone che le limitazioni del potere di rappresentanza devono essere iscritte nel registro delle imprese; in mancanza non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi ne abbiano avuto conoscenza. Sempre in merito alla rappresentanza, ricordiamo che qui si applicano le stesse regole previste per la società semplice, con la differenza di cui abbiamo appena parlato.

altra differenza rispetto alla s.s. riguarda la disciplina del capitale sociale. Per la s.n.c. sono previste una serie di regole relative ai conferimenti e più direttamente al capitale sociale

 
In primo luogo è stabilito che nell'atto costitutivo devono essere indicati i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione
(art. 2295 n.6 c.c.). In tal modo è possibile conoscere l'entità del capitale sociale che non è possibile ridurre senza l'implicito consenso dei creditori sociali.
Sempre a tutela del capitale sociale l'art. 2303 c.c. vieta che possano distribuirsi utili non realmente conseguiti, e nel caso di perdita del capitale sociale non sarà possibile distribuire gli utili sino a quando il capitale sociale non sia stato reintegrato o ridotto.

Prima di analizzare specificamente la disciplina della s.n.c. occupiamoci di una novità introdotta dalla riforma sulle società di capitali, novità che si ripercuote anche sulle società di persone.
Ci riferiamo alla eventualità, cui abbiamo già accennato, che una società per azioni possa divenire socio di una di queste società.  La questione, molto dibattuta in passato, è ormai risolta dal comma 2 dell'art. 2361 c.c. che prevede espressamente questa possibilità, previa deliberazione della assemblea ordinaria.
L'art. 111 duodecies disp. att. si occupa di un'ipotesi particolare di partecipazione di società di capitali in società di persone. Si è stabilito che quando tutti i soci illimitatamente responsabili di una s.n.c. o s.a.s. sono società di capitali, la società di persone partecipata ha l'obbligo di redigere il bilancio secondo le regole previste per la s.p.a. e anche il bilancio consolidato, ove ne ricorrano le condizioni.

 Elenchiamo, ora, gli argomenti che riguardano la s.n.c. cliccandoci sopra per attivare gli ipercollegamenti:      

1.Capacità soci 5.Pubblicità contratto 9.Scioglimento
2.Forma  contratto 6.Responsabilità soci 10.Liquidazione
3.Contenuto contratto 7.Recesso 11.Società irregolare e di fatto
4.Modifiche contratto 8.Vicende rapporto  

 

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