La convivenza di fatto

Definizione di convivenza
(comma 36)

 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile

La legge sulle unioni civili (art. 1 commi 36 e ss.) ha regolamentato anche i rapporti di convivenza di fatto (cioè tra persone non sposate né unite civilmente) sia tra persone dello stesso sesso sia tra persone di sesso diverso.

La convivenza è, appunto, di fatto, cioè esiste a prescindere da formalità, ma per il suo accertamento ( e non per la sua esistenza) sarà sufficiente una dichiarazione anagrafica.

Dispone, infatti, il comma 37 che: “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Dalla legge ne è nata una sorta di “carta dei diritti del convivente” che riconosce una serie di diritti a coloro che convivono, come si è detto sino a ora, more uxorio.

La disciplina legislativa può essere idealmente divisa in due parti  che si possono vedere cliccando sui successivi collegamenti.

1) I diritti che spettano ai conviventi;

2) I contratti di convivenza.

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