Il riconoscimento

nozione

è l'atto con il quale uno od entrambi i genitori si attribuiscono la paternità o maternità di una data persona
creando un rapporto giuridico con il figlio riconosciuto

Il riconoscimento trasforma un fatto puramente naturale, come la procreazione, in una fonte di rapporti giuridici. Se, infatti, manca il riconoscimento non sorgeranno rapporti giuridici tra il figlio ed i suoi genitori a meno che non si agisca giudizialmente per far dichiarare la paternità o la maternità.

È evidente che ha un senso parlare di riconoscimento solo per i figli naturali e non per quelli legittimi che, come abbiamo visto, acquistano questo loro status automaticamente in presenza delle condizioni previste dalla legge.
Il riconoscimento, invece, non è vicenda che si verifica automaticamente, ma si produce solo alle condizioni previste dal codice civile agli articoli 250 e seguenti.

Vediamo nella sottostante tabella le caratteristiche essenziali dell'atto del riconoscimento.

Forma

il riconoscimento può avvenire

Nell'atto di nascita(art. 254 c.c.)

In un momento successivo alla nascita o dal concepimento con una successiva apposita dichiarazione resa:
1. all'ufficiale dello stato civile
2. al giudice tutelare
3. in un atto pubblico
4. in un testamento (in tal caso avrà effetto dal momento della morte del testatore anche se il testamento è stato revocato)
è nulla ogni clausola diretta a limitarne gli effetti (art. 257 c.c.)

una volta compiuto, il riconoscimento è irrevocabile

Il riconoscimento può essere effettuato solo nelle forme previste dalla legge, senza le quali l'atto è nullo.
Nonostante, però, le forme richieste, ciò che conta è che da queste risulti con chiarezza la volontà di riconoscere il proprio figlio, anche in maniera implicita e, a conferma di quanto stiamo dicendo, ci soccorre l'ultimo comma dell'articolo 254, secondo cui se viene presentata domanda di legittimazione di un figlio naturale (o comunque con un atto pubblico o un testamento si intenda legittimarlo), tale attività comporta in ogni caso il riconoscimento anche se la legittimazione non ha poi luogo.

legittimati ad effettuare il riconoscimento

può essere effettuato dal padre o dalla madre o da entrambi congiuntamente, anche se già uniti in matrimonio con un'altra persona all'epoca del concepimento
i genitori non possono riconoscere i figli incestuosi (art. 251 c.c.) salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo di parentela o di affinità esistente tra loro. Se uno solo era in buona fede, il riconoscimento potrà essere effettuato solo da lui.
In ogni caso al figlio non riconoscibile spettano una serie di diritti quando ne sia comunque provato il rapporto di filiazione come il diritto agli alimenti ed i diritti successori
non può essere effettuato da genitori che non abbiano compiuto 16 anni
riconoscimento del figlio che non ha compiuto 16 anni non può essere fatto senza consenso dall'altro genitore che lo abbia già effettuato

Sono quindi legittimati al riconoscimento, e non poteva essere diversamente, i genitori ( o il genitore).
È necessario, però, che l'atto non sia in contrasto gli interessi dei figlio e  per questo motivo si è stabilito:
1. L' inammissibilità del riconoscimento nei confronti di chi abbia già lo status di figlio legittimo o legittimato (art. 253 c.c.).
2. Il genitore che abbia riconosciuto per primo il figlio non può rifiutare il suo consenso al riconoscimento dell'altro genitore se questo rifiuto leda gli interessi del figlio.
3. Se il figlio ha già compiuto 16 anni sarà necessario anche il suo consenso al riconoscimento.

Si discute circa la natura giuridica del riconoscimento in quanto si dubita che abbia natura negoziale;
È vero che il legislatore ha dato massimo valore alla volontà contenuta nell'atto ( e ciò farebbe propendere per la tesi che lo vede come negozio giuridico), ma è anche vero che il riconoscimento è irrevocabile anche se contenuto in un testamento, e ciò fa intendere che il legislatore ha dato la prevalenza all'interesse del figlio, anche contro una successiva volontà di chi ha effettuato il riconoscimento.

e certo, comunque, che riconoscimento è atto giuridico unilaterale, discrezionale volontario e non recettizio

Consideriamo, ora, gli effetti del riconoscimento nella sottostante tabella.

effetti del riconoscimento

si producono ex tunc, cioè sin dalla nascita del figlio
il genitore che l'ha effettuato assume tutti i diritti e doveri che ha nei confronti dei figli legittimi
il genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento dà il cognome a figlio; se effettuato da entrambi i figlio prenderà il cognome del padre (art. 262 c.c.)
il riconoscimento crea rapporti di parentela solo tra genitore e figlio e non anche con i parenti di quest'ultimo (art. 258 c.c. comma 1), anche se in alcuni casi i possono sorgere ulteriori obblighi come quello degli alimenti (art. 433 c.c.) cui sono tenuti anche i figli naturali e gli ascendenti prossimi anche se naturali
il figlio naturale è equiparato al figlio legittimo per i diritti successione, salvo il diritto di commutazione previsto dall'articolo 537c.c. comma 3
se il figlio naturale di uno dei coniugi è stato riconosciuto durante il matrimonio può essere inserito nella famiglia legittima solo con il consenso dell'altro coniuge e degli altri figli legittimi se hanno compiuto i 16 anni (art. 252 c.c.)

 

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