Il riconoscimento
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nozione |
è l'atto con il quale uno od entrambi i
genitori si attribuiscono la paternità o maternità di una data persona
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Il riconoscimento trasforma un fatto puramente naturale, come la procreazione, in una fonte di rapporti giuridici. Se, infatti, manca il riconoscimento non sorgeranno rapporti giuridici tra il figlio ed i suoi genitori a meno che non si agisca giudizialmente per far dichiarare la paternità o la maternità.
È evidente che ha un senso parlare di riconoscimento solo per i figli
naturali e non per quelli legittimi che, come abbiamo visto, acquistano questo
loro status automaticamente in presenza delle condizioni previste dalla legge.
Il riconoscimento, invece, non è vicenda che si verifica automaticamente, ma si
produce solo alle condizioni previste dal codice civile agli articoli 250 e
seguenti.
Vediamo nella sottostante tabella le caratteristiche essenziali dell'atto del riconoscimento.
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Forma |
il riconoscimento può avvenire |
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Nell'atto di nascita(art. 254 c.c.) |
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In un momento successivo alla nascita o dal concepimento con
una successiva apposita
dichiarazione resa: 1. all'ufficiale dello stato civile 2. al giudice tutelare 3. in un atto pubblico 4. in un testamento (in tal caso avrà effetto dal momento della morte del testatore anche se il testamento è stato revocato) |
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| è nulla ogni clausola diretta a limitarne gli effetti (art. 257 c.c.) | |
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una volta compiuto, il riconoscimento è irrevocabile |
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Il riconoscimento può essere effettuato solo nelle forme
previste dalla legge, senza le quali l'atto è nullo.
Nonostante, però, le forme richieste, ciò che conta è che da queste risulti con
chiarezza la volontà di riconoscere il proprio figlio, anche in maniera
implicita e, a conferma di quanto stiamo dicendo, ci soccorre l'ultimo comma
dell'articolo 254, secondo cui se viene presentata domanda di legittimazione di
un figlio naturale (o comunque con un atto pubblico o un testamento si intenda
legittimarlo), tale attività comporta in ogni caso il riconoscimento anche se la
legittimazione non ha poi luogo.
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legittimati ad effettuare il riconoscimento |
| può essere effettuato dal padre o dalla madre o da entrambi congiuntamente, anche se già uniti in matrimonio con un'altra persona all'epoca del concepimento |
| i genitori non possono riconoscere i figli incestuosi (art. 251 c.c.) salvo
che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo di parentela o di
affinità esistente tra loro. Se uno solo era in buona fede, il riconoscimento
potrà essere effettuato solo da lui. In ogni caso al figlio non riconoscibile spettano una serie di diritti quando ne sia comunque provato il rapporto di filiazione come il diritto agli alimenti ed i diritti successori |
| non può essere effettuato da genitori che non abbiano compiuto 16 anni |
| riconoscimento del figlio che non ha compiuto 16 anni non può essere fatto senza consenso dall'altro genitore che lo abbia già effettuato |
Sono quindi legittimati al riconoscimento, e non poteva essere diversamente, i genitori ( o il genitore).
È necessario, però, che l'atto non sia in contrasto gli interessi dei figlio e per questo motivo si
è stabilito:
1. L' inammissibilità del riconoscimento nei confronti di chi abbia già
lo status di figlio legittimo o legittimato (art. 253 c.c.).
2. Il genitore che abbia riconosciuto per primo il figlio non può rifiutare il
suo consenso al riconoscimento dell'altro genitore se questo rifiuto leda gli
interessi del figlio.
3. Se il figlio ha già compiuto 16 anni sarà necessario anche il
suo consenso al riconoscimento.
Si discute circa la natura giuridica del riconoscimento in quanto si dubita
che abbia natura negoziale;
È vero che il legislatore ha dato massimo valore alla volontà contenuta
nell'atto ( e ciò farebbe propendere per la tesi che lo vede come negozio
giuridico), ma è anche vero che il riconoscimento è
irrevocabile anche se contenuto in un testamento, e ciò fa intendere che il
legislatore ha dato la prevalenza all'interesse del figlio, anche contro una
successiva volontà di chi ha effettuato il riconoscimento.
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e certo, comunque, che riconoscimento è atto giuridico unilaterale, discrezionale volontario e non recettizio |
Consideriamo, ora, gli effetti del riconoscimento nella sottostante tabella.
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effetti del riconoscimento |
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