Il riconoscimento

nozione

è l'atto con il quale uno od entrambi i genitori si attribuiscono la paternità o maternità di una data persona
creando un rapporto giuridico con il figlio riconosciuto

Il riconoscimento trasforma un fatto puramente naturale, come la procreazione, in una fonte di rapporti giuridici. Se, infatti, manca il riconoscimento non sorgeranno rapporti giuridici tra il figlio ed i suoi genitori a meno che non si agisca giudizialmente per far dichiarare la paternità o la maternità.

È evidente che ha un senso parlare di riconoscimento solo per i figli nati al di fuori del matrimonio e non per quelli legittimi che, come abbiamo visto, acquistano questo loro status automaticamente in presenza delle condizioni previste dalla legge.
Il riconoscimento, invece, non è vicenda che si verifica automaticamente, ma si produce solo alle condizioni previste dal codice civile agli articoli 250 e seguenti.

Vediamo nella sottostante tabella le caratteristiche essenziali dell'atto del riconoscimento.

Forma

il riconoscimento può avvenire

Nell'atto di nascita(art. 254 c.c.)

In un momento successivo alla nascita o dal concepimento con una successiva apposita dichiarazione resa:
1. all'ufficiale dello stato civile
2. in un atto pubblico
3. in un testamento (in tal caso avrà effetto dal momento della morte del testatore anche se il testamento è stato revocato)
è nulla ogni clausola diretta a limitarne gli effetti (art. 257 c.c.)

una volta compiuto, il riconoscimento è irrevocabile

Il riconoscimento può essere effettuato solo nelle forme previste dalla legge, senza le quali l'atto è nullo.
Nonostante, però, le forme richieste, ciò che conta è che da queste risulti con chiarezza la volontà di riconoscere il proprio figlio, anche in maniera implicita e, a conferma di quanto stiamo dicendo, ci soccorre l'ultimo comma dell'articolo 254, secondo cui se viene presentata domanda di legittimazione di un figlio naturale (o comunque con un atto pubblico o un testamento si intenda legittimarlo), tale attività comporta in ogni caso il riconoscimento anche se la legittimazione non ha poi luogo.

legittimati ad effettuare il riconoscimento

Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto (nei modi previsti dall'articolo 254, cioè nei modi visti dalla precedente tabella), dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento

i genitori possono riconoscere i figli incestuosi (art. 251 c.c.) ma solo su autorizzazione del giudice e avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio.
In ogni caso al figlio non riconoscibile spettano una serie di diritti quando ne sia comunque provato il rapporto di filiazione come il diritto agli alimenti ed i diritti successori
non può essere effettuato da genitori che non abbiano compiuto 16 anni, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio
il riconoscimento del figlio che non ha compiuto 14 anni non può essere fatto senza consenso dall'altro genitore che lo abbia già effettuato

Sono quindi legittimati al riconoscimento, e non poteva essere diversamente, i genitori ( o il genitore).
È necessario, però, che l'atto non sia in contrasto gli interessi dei figlio e  per questo motivo si è stabilito:
1. L' inammissibilità del riconoscimento nei confronti di chi abbia già lo status di figlio legittimo o legittimato (art. 253 c.c.).
2. Se il figlio ha già compiuto 14 anni sarà necessario anche il suo consenso al riconoscimento(art. 250 c.c. comma 2).
3. Il consenso dell'altro genitore ( che già aveva effettuato il riconoscimento) non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio.
Quest'ultimo punto è molto delicato; c'è, infatti, un genitore che si oppone al successivo riconoscimento che vuole effettuare l'altro genitore. È facile immaginare come i motivi di  questa opposizione possano non essere dettati dalla salvaguardia dell'interesse del figlio, ma da motivi di rancore del genitore che ha già effettuato il riconoscimento nei confronti dell'altro.
Per questo motivo se un genitore intende comunque riconoscere il figlio , nonostante l'opposizione dell'altro, dovrà ricorrere alla procedura prevista dal comma 4 dell'art. 250 c.c. che si svolge secondo questi passaggi:

1) Rifiuto del consenso al riconoscimento dell'altro genitore;
2) Il genitore che vuole riconoscere il figlio,  ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore;
3) Notifica del ricorso con cui si chiede il riconoscimento del figlio, nonostante l'opposizione.

Nel ricorso il genitore che si è visto rifiutare il consenso, presumibilmente metterà in luce l'irragionevolezza del rifiuto del consenso, e come, all'opposto il suo riconoscimento giovi all'interesse del figlio. Ora tutto lo svolgimento della procedura dipende dall'atteggiamento dell'altro genitore, che può opporsi, o meno al ricorso che gli è stato notificato; consideriamo l'ipotesi in cui il genitore non si opponga:

a) il genitore che aveva rifiutato in consenso non propone opposizione entro trenta giorni dalla notifica

b) il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante

Ma può darsi che l'atro genitore nei trenta giorni si oppone al ricorso. Vediamo cosa accade.

a) il genitore che aveva rifiutato in consenso  propone opposizione entro trenta giorni dalla notifica

b) il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata,

c) Nel caso in cui accolga il ricorso, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante, e assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262

Si discute circa la natura giuridica del riconoscimento in quanto si dubita che abbia natura negoziale;
È vero che il legislatore ha dato massimo valore alla volontà contenuta nell'atto (e ciò farebbe propendere per la tesi che lo vede come negozio giuridico), ma è anche vero che il riconoscimento è irrevocabile anche se contenuto in un testamento, e ciò fa intendere che il legislatore ha dato la prevalenza all'interesse del figlio, anche contro una successiva volontà di chi ha effettuato il riconoscimento.

è certo, comunque, che riconoscimento è atto giuridico unilaterale, discrezionale volontario e non recettizio

Consideriamo, ora, gli effetti del riconoscimento nella sottostante tabella.

effetti del riconoscimento

Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e anche riguardo ai parenti di esso (art. 258 comma 1)

Una volta effettuato è irrevocabile (art. 256 c.c.) e ha effetto ex tunc, cioè sin dalla nascita del figlio, ma se compiuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se poi il testamento è stato revocato; è nulla ogni clausola volta a limitare gli effetti del riconoscimento (art. 257 c.c.); il genitore che ha effettuato il riconoscimento assume gli stessi diritti e doveri che nei confronti dei figli legittimi

il figlio naturale è equiparato al figlio legittimo per i diritti successione, salvo il diritto di commutazione previsto dall'articolo 537c.c. comma 3
il genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento dà il cognome al figlio; se effettuato da entrambi i figlio prenderà il cognome del padre (art. 262 c.c.).
se il figlio naturale di uno dei coniugi è stato riconosciuto durante il matrimonio può essere inserito nella famiglia legittima solo con il consenso dell'altro coniuge e degli altri figli legittimi se hanno compiuto i 16 anni (art. 252 c.c.)

 

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