Accessione unione e specificazione
Secondo l'art. 934 c.c.
| Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il 
    suolo appartiene al proprietario di questo,  | 
In generale, e salve le ipotesi previste dallo stesso articolo 934, il suolo 
attrae tutto ciò che vi è sopra incorporato. 
In altre parole il proprietario del suolo è proprietario anche dei beni che lì 
si trovano, siano essi mobili o immobili, il termine accessione, infatti, deriva 
dal latino "accessio" e tradotto significa accrescimento, aggiunta, elemento 
accessorio. Con l'accessione, quindi si verifica un accrescimento di una cosa a 
scapito di un'altra, e in genere  ciò accade a favore del suolo per tutto 
quello che vi trova.
Da questa regola, quindi, potrebbe sembrare che tutto quello che si trova sul fondo divenga del proprietario di detto fondo, e se io lascio la mia bicicletta sul fondo altrui ne perderò la proprietà.
In realtà non tutto quello che si trova sul suolo diviene del proprietario 
del fondo, ma solo quello che vi è incorporato, come, appunto, le piantagioni, 
le costruzioni e le altre opere che si trovino sopra (ma anche sotto) il suolo.
Non perderò, quindi, la proprietà della mia preziosa bicicletta, ma se, per 
ipotesi, questa bicicletta viene saldamente connessa al suolo al fine di farne 
un monumento al ciclismo, ecco che la sua proprietà passa al proprietario del 
fondo.
Le eccezioni al principio dell'accessione sono elencate nello stesso articolo 
934 e si riferiscono ai casi dell'art.
935 (opere fatte dal proprietario del suolo con 
materiali non suoi), 936 (opere eseguite dal 
terzo con materiali propri),
    937 (opere eseguite dal terzo con materiali 
altrui) e 938 che si riferisce al fenomeno della cosiddetta accessione 
invertita; 
riportiamo il testo dell'art. 938:
| Art. 938 | Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni. | 
Come si vede in questo caso, di natura eccezionale, è il costruttore dell'edificio che diviene (o almeno può divenire) proprietario del suolo e dello stesso edificio, mentre secondo i normali principi dell'accessione dovrebbe essere il proprietario del suolo a divenire proprietario della costruzione fatta sul suo terreno.
Oltre ai casi di accessione riferita ad un suolo, notiamo che:
| di accessione si parla anche in generale per indicare tutti i casi di 
    espansione della proprietà  | 
Per stabilire quale bene attrae l'altro (o meglio a quale proprietario andrà 
la proprietà del bene)  si ricorre al concetto della prevalenza. 
La cosa 
prevalente, e quindi principale, attrae la cosa secondaria, che è accessoria.
Partendo da questo concetto generale di accessione, possiamo distinguerne diverse ipotesi nella sottostante tabella.
| accessione | 
| mobile a immobile | è l'ipotesi dell'art. 934. Il suolo attrae le cose mobili e immobili incorporate ad esso | 
| immobile a immobile | 
 | 
| unione o commistione | 
| mobile a mobile | se due cose mobili appartenenti a proprietari diversi sono state unite o mescolate in modo da formare un tutto unitario e non sono separabili senza un notevole deterioramento, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno, ma se una cosa può essere considerata principale rispetto all'altra o è molto superiore per valore, il proprietario della cosa principale o di maggior valore acquista la proprietà del tutto, pagando però, all'altro proprietario il valore della cosa che vi è unita o mescolata (art. 939 c.c.) | 
| specificazione | 
| mobile a mobile | nel caso in cui si adoperi della materia altrui per formare una nuova cosa, chi ha compiuto l'opera diviene proprietario della cosa dovendo solo pagare al proprietario della materia il suo valore. Se, però, il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera(art. 940 c.c.) | 
| 
 | 
| 
 | 
