Le società di persone

( in corsivo i collegamenti ipertestuali)

Con questo tipo di società il legislatore è voluto venire incontro alle esigenze di coloro che intendono costituire una società senza, però, operare un grande sforzo finanziario ed organizzativo.
Le società di persone sono strutturalmente più semplici di quelle di capitali, e necessitano di pochi mezzi per poter operare.

Caratteristica comune di queste società è la rilevanza dell'elemento personale

Il contratto di società è intuitu personae, dove, come è noto, ha rilevanza la persona del contraente, le sue qualità personali. Di conseguenza il socio non può alienare la sua quota senza il consenso degli altri soci e, in caso di morte, i suoi eredi non diventano soci della società di persone senza il consenso dei soci rimasti. 

Un'altra importante differenza tra le società di capitali e quelle di persone sta nell'assenza, per queste ultime, del metodo assembleare.
In altre parole nelle società di persone le decisioni dei soci possono essere prese anche informalmente attraverso consultazioni individuali senza che sia necessario seguire procedimenti di tipo collegiale o assembleare, anche se lo statuto potrebbe prevederli per alcune decisioni.

Le società di persone non sono persone giuridiche, ma godono dell'autonomia patrimoniale  e, di regola, i soci rispondono con il loro patrimonio in via sussidiaria  delle obbligazioni assunte dalla società.

Mentre per le società di capitali sono previste specifiche regole nel caso di nullità del contratto sociale, non esiste una specifica disciplina nel caso della nullità di società di persone.
Di conseguenza saranno applicabili le norme generali in merito alla nullità dei contratti, ma, se la società ha già iniziato la sua attività, si pongono delicati problemi di tutela dei creditori sociali e dei terzi che hanno avuto rapporti con la società poi dichiarata nulla.
Proprio per questo motivo parte della dottrina ritiene che  la nullità sia da considerare come una causa di scioglimento della società.
In altre parole la nullità non avrebbe efficacia retroattiva facendo cessare il rapporto sociale solo dal momento in cui sia stata accertata provocando la messa in liquidazione della società. In tal modo i liquidatori restituirebbero ai soci i conferimenti solo dopo che siano stati soddisfatti i creditori sociali.
Si applicherebbero, quindi, per analogia le regole previste per la nullità della s.p.a. come espressione di principi generali in materia societaria.
Bisogna anche avvertire, però, che parte maggioritaria della dottrina è contraria, a tale opinione, sostenuta ad es. da Campobasso, e Motti, ritenendo che la disciplina prevista per la nullità delle s.p.a. (art. 2332 c.c.), abbia carattere eccezionale e quindi non suscettibile di applicazione analogica ( è questa ad. es. la tesi del Ferri).

In merito ai conferimenti vedremo che nelle società di persone si può in pratica conferire qualsiasi bene o servizio economicamente valutabile, quindi anche prestazioni lavorative, cosa espressamente esclusa per la s.p.a. 
La differenza più interessante, però, rispetto alle società di capitali sta nel fatto che nel caso in cui si conferiscano crediti o beni in natura, non è necessario uno specifico procedimento di stima volto ad accertarne l'effettivo valore. Nella società semplice, poi, non è nemmeno necessario indicare il valore del bene conferito, come invece accade per la s.n.c. e per la s.a.s.

Vediamo, ora, nel dettaglio i tre tipi di società di persone che sono:

  1. la società semplice;
  2. la società in nome collettivo;
  3. la società in accomandita semplice.

 

Torna al sommario società