Le società di persone
( in corsivo i collegamenti ipertestuali)
Con questo tipo di società il legislatore è voluto venire incontro alle
esigenze di coloro che intendono costituire una società senza, però, operare un
grande sforzo finanziario ed organizzativo.
Le società di persone sono strutturalmente più semplici di quelle di capitali, e
necessitano di pochi mezzi per poter operare.
Caratteristica comune di queste società è la rilevanza dell'elemento personale |
Il contratto di società è intuitu personae, dove, come è noto, ha rilevanza la persona del contraente, le sue qualità personali. Di conseguenza il socio non può alienare la sua quota senza il consenso degli altri soci e, in caso di morte, i suoi eredi non diventano soci della società di persone senza il consenso dei soci rimasti.
Un'altra importante differenza tra le società di capitali e quelle di persone
sta nell'assenza, per queste ultime, del metodo assembleare.
In altre parole nelle società di persone le decisioni dei soci possono essere
prese anche informalmente attraverso consultazioni individuali senza che sia
necessario seguire procedimenti di tipo collegiale o assembleare, anche se lo
statuto potrebbe prevederli per alcune decisioni.
Le società di persone non sono persone giuridiche, ma godono dell'autonomia patrimoniale e, di regola, i soci rispondono con il loro patrimonio in via sussidiaria delle obbligazioni assunte dalla società.
Mentre per le società di capitali sono previste specifiche regole nel
caso di nullità del contratto sociale, non esiste una specifica disciplina nel
caso della nullità di società di persone.
Di conseguenza saranno
applicabili le norme generali in merito alla nullità dei contratti, ma, se la
società ha già iniziato la sua attività, si pongono delicati problemi di tutela
dei creditori sociali e dei terzi che hanno avuto rapporti con la società poi
dichiarata nulla.
Proprio per questo motivo parte della dottrina ritiene che la nullità sia da
considerare come una causa di scioglimento della società.
In altre parole la nullità non avrebbe efficacia retroattiva facendo cessare il
rapporto sociale solo dal momento in cui sia stata accertata provocando la messa
in liquidazione della società. In tal modo i liquidatori restituirebbero ai soci
i conferimenti solo dopo che siano stati soddisfatti i creditori sociali.
Si applicherebbero, quindi, per analogia le regole previste per la nullità della
s.p.a. come espressione di principi generali
in materia societaria.
Bisogna anche avvertire, però, che parte maggioritaria della dottrina è
contraria, a tale opinione, sostenuta ad es. da Campobasso, e Motti, ritenendo
che la disciplina prevista per la nullità delle s.p.a. (art. 2332 c.c.), abbia
carattere eccezionale e quindi non suscettibile di applicazione analogica ( è
questa ad. es. la tesi del Ferri).
In merito ai conferimenti vedremo che nelle società di persone si può in
pratica conferire qualsiasi bene o servizio economicamente valutabile, quindi
anche prestazioni lavorative, cosa espressamente esclusa per la s.p.a.
La differenza più interessante, però, rispetto alle società di capitali sta nel
fatto che nel caso in cui si conferiscano crediti o beni in natura, non è
necessario uno specifico procedimento di stima volto ad accertarne l'effettivo
valore. Nella società semplice, poi, non è nemmeno necessario indicare il valore
del bene conferito, come invece accade per la s.n.c. e per la s.a.s.
Vediamo, ora, nel dettaglio i tre tipi di società di persone che sono:
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