5  Domande  sulle obbligazioni

Nelle risposte, in grassetto la risposta esatta;

 

Risposta 41

 

 

 

42) Tizio ha comprato da Caio un elettrodomestico, esattamente un asciugacapelli; lo stesso Tizio dopo essersi fatto una bella doccia, esce bagnato dalla doccia stessa, mette la spina del asciugacapelli nella presa di corrente, e lo accende; accade però che le gocce d'acqua che ancora erano presenti sulla mano di Tizio, penetrano nel motore dell'asciugacapelli, provocando così un cortocircuito; fortunatamente l'impianto salvavita dell'appartamento, impedisce che Tizio muoia folgorato, ma il cortocircuito sostanzialmente distrugge l'asciugacapelli. Tizio allora si reca da Caio, e pretende che l'asciugacapelli gli sia totalmente rimborsato, perché per una sola volta che lo ha usato si è rotto; Caio però si rifiuta di rimborsargli l'asciugacapelli, e anche di sostituire l'asciugacapelli già comprato con uno nuovo; chi ha ragione?

 

a) Tizio deve ringraziare le potenze celesti che non è morto con l'asciugacapelli in mano; effettivamente l'asciugacapelli si è rotto, e il venditore deve garantire il buon funzionamento dell'apparecchio in genere per due anni; ma è anche vero che qui il danno è stato interamente cagionato dal comportamento colposo di Tizio, che non ha rispettato le più elementari regole di sicurezza per l'uso degli apparecchi elettronici, che, come noto, non devono essere usati, in presenza di liquidi ed acqua, salvo che non siano stati espressamente progettati per tale uso;

b) Caio avrebbe dovuto perlomeno avvertire Tizio del fatto che l'asciugacapelli non deve essere usato con le mani bagnate; questo fatto, infatti, non è detto che sia conosciuto necessariamente da tutti, e quindi in mancanza dell'avvertimento, Caio è responsabile della rottura dell’asciugacapelli; lo stesso Caio è fortunato del fatto che Tizio non sia morto folgorato per il cattivo uso dell'asciugacapelli, perché la responsabilità dell'uso corretto dell'elettrodomestico è solamente sua, cioè di Caio che non ha dato le necessarie istruzioni per l'uso dell'elettrodomestico;

c) in questo caso abbiamo un'evidente ipotesi di concorso di colpa; Tizio è effettivamente poteva stare più attento nell'uso dell’asciugacapelli, Caio avrebbe dovuto avvertire che l'asciugacapelli va usato con particolari precauzioni; è vero che nella scatola dell’asciugacapelli ci sono le sommarie istruzioni di sicurezza dove è detto che questo non deve essere usato con liquidi ed acqua, ma è anche vero che queste istruzioni normalmente il consumatore non le legge, ed è quindi compito del venditore allertare il compratore dei rischi che derivano dall'uso dell'elettrodomestico che vende;

 

 

 

 

 Risposta 42

 

 

 

 

43) Tizio deve consegnare 200 lavatrici a Caio, in seguito ad un ordine che lo stesso Caio ha effettuato a Tizio; la consegna doveva avvenire il giorno 14 del mese, e Tizio manda i suoi camion al deposito di Caio il giorno 14; trova però il deposito chiuso, e nessuno a cui possa chiedere informazioni; raggiunto telefonicamente Caio, lo stesso Caio gli dice di aspettare un paio di ore, e sarebbe immediatamente giunto un operaio ad aprire il deposito, e consentire così lo scarico della merce; gli autisti di Tizio, però, aspettano tutto il giorno, e nessuno si presenta per aprire il deposito. Tizio allora telefona nuovamente a Caio, che gli dice che c'è stato un imprevisto, e di presentarsi il giorno successivo alle 9:00. A questo punto gli autisti di Tizio ritornano da dove erano venuti, e il giorno dopo alle nove si presentano un'altra volta davanti al deposito di Caio, ma nemmeno questa volta è possibile consegnare la merce, il deposito rimane chiuso, e Tizio non riesce in alcun modo a contattare Caio.
Dopo aver atteso un'intera giornata, gli autisti di Tizio tornano un'altra volta nei magazzini dello stesso Tizio per scaricare la merce, ma la cosa non risulta possibile, perché nel frattempo era arrivata altra merce e non c'era più spazio per le lavatrici che erano destinati a Caio. A questo punto Tizio è costretto a tenere la merce sopra i camion, e tenere quindi i camion fermi e inutilizzati, oltre a non poter avvalersi degli autisti, perché le 200 lavatrici avevano sostanzialmente impegnato tutti i camion che aveva disponibili; Tizio si rende conto che Caio sta procedendo a una vera propria tattica ostruzionistica, che gli impedisce di consegnare le lavatrici, e decide quindi di agire attraverso un'offerta reale, e finalmente Caio apre i suoi depositi e le 200 lavatrici possono essere finalmente consegnate. Tizio, però non è contento dell'epilogo della questione, e va dall'avvocato per chiedere consiglio sul da farsi. Che cosa fareste voi se foste l'avvocato di Tizio?

 

a) sostanzialmente nulla, perché Tizio era debitore di Caio per la consegna delle 200 lavatrici, e dopo la consegna comunque Caio ha pagato regolarmente tutte le 200 lavatrici senza eccepire nulla; di conseguenza poiché non esiste un vero obbligo a carico del creditore di ricevere la prestazione, e comunque la situazione è finita con la consegna e il pagamento del lavatrici, Tizio può finalmente dirsi soddisfatto, e non potrà più chiedere niente al creditore Caio;

b) Caio rifiutando di ricevere lavatrici è stato inadempiente nei confronti di Tizio, e quindi deve risarcirgli tutti danni che Tizio ha subito, cioè il danno emergente e lucro cessante secondo le normali regole dell'inadempimento;

c) il rifiuto sostanziale di Caio a ricevere lavatrici, che si è espresso di non aver fatto quanto necessario affinché Tizio potesse consegnarle, mette lo stesso Caio in una situazione di mora del creditore; il comportamento di Caio ha sicuramente recato dei danni a Tizio ma questi danni devono essere calcolati secondo le regole previste per la mora del creditore; infatti Tizio ha subito dei danni dal fatto che Caio non gli ha consentito di scaricare la merce, e questi danni sono consistiti nelle paghe che ha dovuto comunque erogare agli autisti, nel mancato uso dei camion, e le spese che comunque sostenuto per custodire e consegnare la merce che era destinata a Caio, spese che si sono protratte fino al momento in cui finalmente Caio, in seguito ad una offerta reale, ha finalmente reso possibile la consegna della merce;

 

 

 

Risposta 43

 

 

 

44) Tizio deve dare € 2000 a Caio, e il termine di scadenza è fissato il 15 del mese; il giorno stabilito Tizio va da Caio, che però senza addurre alcun motivo rifiuta i 2000 euro; a questo punto Tizio invia un vaglia telegrafico di € 2000 a Caio, ma questo vaglia non viene ritirato da Caio. Tizio allora si convince che Caio sta ponendo in essere una qualche tecnica ostruzionistica per farlo rimanere legato al rapporto obbligatorio, e decide di agire con un'offerta reale nei confronti di Caio; ma poco prima che affidi tutto all'ufficiale giudiziario, riceve una telefonata da Caio, che si dice pronto a ritirare i € 2000; Tizio va allora da Caio, e riceve i  2000 euro, ma si riserva di pretendere gli interessi moratori che si erano maturati dal giorno 15 del mese fino all'effettivo pagamento, interessi dal valore complessivo di € 50. Tizio però contesta di dover corrispondere questi interessi, e ritiene che l'obbligazione che aveva nei confronti di Caio si sia completamente estinta. A questo punto Tizio va dall'avvocato, per chiedere consiglio su quanto è accaduto. Che cosa dirà l'avvocato a Tizio?

 

a) l'avvocato dirà Tizio che purtroppo dovrà dare questi € 50 a Caio, sia per l’esiguità della somma, ma soprattutto perché per evitare di pagare questi interessi di natura moratoria, avrebbe dovuto agire con un'offerta reale nei confronti di Caio. È solo con l'offerta reale, infatti, che il creditore può essere costituito in mora, e di conseguenza si applica l'articolo 1207 del codice civile che dice proprio che gli interessi che non siano stati percepiti dal debitore, in seguito alla mora del creditore non sono più dovuti, cosa che in concreto non è avvenuta.

b) l'avvocato prende in considerazione il fatto che gli interessi che sono richiesti da Caio a Tizio sono interessi moratori, e ciò perché trattandosi di un debito portabile si è in mora nel momento stesso in cui non si esegua la prestazione presso il domicilio del creditore nel giorno stabilito; è però accaduto che Tizio ha comunque offerto la somma di danaro di € 2000 a Caio in maniera tempestiva, anche se non ha seguito la strada dell'offerta reale; in questo caso, infatti, il debitore non può essere realmente considerato in mora, e quindi non deve corrispondere al creditore gli interessi moratori;

c) l'avvocato dirà a Tizio che questi € 50 di interessi non sono dovuti; in effetti, dirà l'avvocato, non c'è nessuna giustificazione logica affinché Caio pretenda questi € 2000; quindi indipendentemente da regole precise che sono inserite nel codice civile, il comportamento contrario a buona fede di Caio, gli impedisce che questi possa pretendere i € 50 di interessi;

 

 

 

Risposta 44

 

 

 

45) Tizio ha una fabbrica che si occupa della concia delle pelli, e in genere queste fabbriche, queste concerie, sono poste nella prossimità dei corsi d'acqua. Un giorno, però, per un mal funzionamento di una valvola, prodotti chimici che servono per la concia delle pelli, finiscono nel fiume vicino alla fabbrica, provocando una serie di danni al fiume, e anche ai terreni attraversati dallo stesso fiume. I proprietari dei terreni danneggiati dall'inquinamento, decidono di agire tutti quanti nei confronti di Tizio, per ottenere il risarcimento del danno. Tizio però si difende sostenendo che quanto accaduto era dovuto a un fatale incidente, e che comunque ammesso che i prodotti chimici abbiano inquinato fiume e danneggiato i terreni che si affacciano sullo stesso, gli stessi proprietari dei terreni non sono stati in grado di quantificare con precisione il danno ricevuto, e che quindi in mancanza di prova del danno, nulla gli spetta. Chi ha ragione?

 

a) hanno ragione i proprietari di terreni, a parte il fatto che il mal funzionamento di una valvola sarà stato determinato dalla cattiva manutenzione della stessa, cosa che poi nel processo sarà accertata attraverso una consulenza tecnica, non è affatto vero che se non si riesce a provare un danno nel suo preciso ammontare questo non deve essere risarcito; in effetti quello che conta è che il danno ci sia stato, ed è fuori di dubbio che i prodotti chimici versati nel fiume non solo hanno inquinato il fiume stesso, ma hanno prodotto dei danni ai terreni che si affacciavano sul fiume, terreni destinati ad uso agricolo. Ora non c'è dubbio che l'immissione di sostanze chimiche del fiume abbia recato dei danni di natura ambientale ai terreni circostanti, ed essendo danni che sicuramente vi sono stati, ma difficili da provare nel loro preciso ammontare, si potrà chiedere che il giudice li determini in via equitativa;

b) un principio generale del processo che è ribadito anche nel codice civile riguarda l'onere della prova; chi dice di aver subito un danno, oltre a provare il fatto che ha provocato il danno, deve anche provare il danno ricevuto e la sua entità precisa; in questo caso i proprietari di terreni non sono stati in grado di quantificare il danno ricevuto; ora non è possibile che il giudice possa liquidare un danno senza conoscerne l'entità, e di conseguenza Tizio non dovrà risarcire i danni ai proprietari di terreni; se invece i proprietari di terreni fossero stati in grado di quantificare i danni subiti, e allora avrebbero avuto diritto al risarcimento;

c) nel caso specifico è evidente la responsabilità di Tizio dell'inquinamento del fiume e dei terreni attraversati da questo; certamente, quindi, i proprietari di terreni avranno subito un danno da inquinamento, ma proprio per la natura di questo danno, non sono stati in grado di provarlo nel loro preciso ammontare, perché effettivamente è difficile stabilire quanti raccolti, per esempio, saranno persi a causa dell'inquinamento, oppure quali conseguenze sulla salute potrà aver avuto l'inquinamento proveniente dalla fabbrica di Tizio; in questi casi, però, la legge rendendosi conto della difficoltà della prova, presume un danno che è calcolato secondo la metà di quanto richiesto dai danneggiati; in altre parole il danno è calcolato in via equitativa, e il danno equitativo va appunto calcolato in riferimento alla somma massima richiesta dei danneggiati (sempre che sia verosimile) diminuita della metà; è ovvio poi che se i danneggiati riescono esattamente a provare l'ammontare del danno subito, il giudice condannerà il convenuto esattamente al risarcimento di quella somma di danaro;

 

 

 

Risposta 45

 

 

 

46) Tizio è antiquario, e deve consegnare un vaso cinese a Caio; questa consegna però tarda, e a certo punto Tizio si scoccia, e invia una raccomandata Caio chiedendogli l'immediata consegna del vaso, e costituendolo inoltre in mora, nel caso in cui non lo fosse già. Caio però non consegna il vaso, e accade un fatto imprevisto, una forte scossa di terremoto fa traballare tutta la zona dove abitano Tizio e Caio. La scossa è forte, ma con l'epicentro posto a grande profondità, e quindi non si verificano danni gravi agli edifici, e alle persone, se si eccettua però la caduta di mobili ed oggetti all'interno degli appartamenti e dei depositi. Quale che sia la situazione il vaso cinese che Tizio doveva consegnare a Caio, in seguito alla forte scossa di terremoto, cade a terra distruggendosi. A questo punto Tizio invia una lettera a Caio con la quale gli comunica che gli è impossibile consegnare il vaso, e quindi ritiene estinta la sua obbligazione per impossibilità sopravvenuta dovuta a causa a lui non imputabile; ma Caio pretende comunque il pagamento del vaso distrutto, e va dall'avvocato chiedendogli consiglio; cosa dirà l'avvocato allo sfortunato Caio?

 

a) dirà che effettivamente Tizio è liberato dalla sua obbligazione, perché la distruzione del vaso non gli è imputabile, visto che è stata provocata da una scossa di terremoto, certo non dipendente dalla volontà dello stesso Tizio, e nemmeno dovuta a una sua negligenza nella custodia del vaso;

b) l'avvocato dirà a Caio che Tizio dovrà risarcire gli completamente il danno, perché è vero che l'impossibilità della prestazione sopravvenuta è derivata da una causa non imputabile all'antiquario Tizio, ma è anche vero che Tizio era stato costituito in mora da Caio, e secondo l'articolo 1221 del codice civile, quando il debitore è in mora, sopporta anche il rischio dell'impossibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile. Quindi Tizio dovrà comunque pagargli il danno;

c) l'avvocato dirà Caio che Tizio è sicuramente responsabile per i danni dovuti alla distruzione del vaso, perché lo stesso Tizio è stato costituito in mora da Caio, ed essendo in mora sopporta anche il rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile; quindi l'avvocato dirà a Caio che si potrà agire nei confronti di Tizio per ottenere il risarcimento del danno subito, ma lo metterà anche sull'avviso che in questo caso potrebbe accadere che a Caio non spetteranno realmente i danni; la rottura del vaso, infatti, è stata provocata da una scossa di terremoto che ha colpito ugualmente sia l'abitazione di Caio, sia il deposito di Tizio, ed è quindi molto probabile che il vaso si sarebbe distrutto anche se fosse stato consegnato a Caio; se quindi Tizio riuscirà a dimostrare che il vaso si sarebbe comunque distrutto anche se fosse stato consegnato in tempo, Caio non potrà più pretendere il risarcimento del danno da Tizio;

 

 

 

Risposta 46

 

 

 

47) Tizio è alla guida della sua autovettura, e in manovra sale sul marciapiede, in maniera talmente maldestra che sfonda la vetrina di un negozio; la responsabilità di Tizio per i danni cagionati al negozio che era di proprietà di Caio, appare subito evidente, perché molti testimoni hanno visto quello che è accaduto. Tizio però, non vuole pagare la somma per il ripristino della vetrina, e allora Caio si vede costretto a citarlo in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. Il giudice sentiti testimoni e valutati i fatti, condanna Tizio a pagare € 3000 per i danni che Caio ha subito, e condanna inoltre Tizio a pagare gli interessi moratori chiesti da Caio, dal giorno del fatto, fino all'effettivo pagamento nei confronti di Caio. Tizio però non è contento della sentenza, e infatti ritiene di dover pagare questi € 3000, tra l'altro già rivalutati dal giudice, ma non di dover pagare gli interessi moratori, perché non ha mai ricevuto alcuna lettera di costituzione in mora da parte di Caio, e quindi va dall'avvocato chiedendo se si può proporre appello per riformare parzialmente la sentenza in relazione agli interessi moratori; che cosa dirà l'avvocato a Tizio?

 

a) gli dirà che gli interessi moratori non sono dovuti, perché effettivamente non c'è stata alcuna costituzione in mora di Caio nei confronti di Tizio; gli interessi moratori, infatti, sono dovuti solo dal momento in cui il debitore è stato realmente costituito in mora, ma qui Caio non ha fatto alcun atto di costituzione in mora, e semmai questi interessi, ammesso che siano dovuti, dovevano essere calcolati dalla data della citazione fino all'effettivo pagamento, o alla sentenza del giudice, mentre il giudice ha condannato Tizio pagare gli interessi moratori dal giorno del fatto, cioè dal giorno in cui la vetrina è stata sfondata. Quindi l'avvocato dirà che si potrà fare anche l'appello solo per riformare parzialmente la sentenza;

b) l'avvocato dirà a Tizio che non è possibile proporre appello nei confronti di questa sentenza; in effetti il debitore è costituito in mora automaticamente dal giorno del fatto illecito, quando appunto il debito derivi da fatto illecito; non è quindi necessaria alcuna costituzione formale in mora per ottenere gli interessi moratori, e quindi bene ha fatto il giudice, in seguito a specifica domanda di Caio, a condannare Tizio al pagamento di tutti gli interessi moratori che sono maturati dal giorno del fatto illecito;

c) l'avvocato dirà a Tizio è possibile proporre appello nei confronti della sentenza pronunciata dal giudice; più precisamente l'avvocato dirà che questi interessi di natura moratoria sono in realtà dovuti fino al giorno del fatto illecito, perché in caso di debito che deriva da fatto illecito, il debitore è automaticamente costituito in mora. Tuttavia tali interessi, anche se sono stati chiesti da Caio, sono interessi di natura risarcitoria, cioè soli interessi collegati al risarcimento del danno che ha subito Caio; Orbene Caio ha chiesto questi interessi, ma non li ha provati nel loro ammontare, facendo così intendere che in realtà il ritardo del pagamento da parte di tizio non gli ha provocato alcun danno. Di conseguenza la sentenza è impugnabile non tanto perché Tizio non fosse in mora sin dal giorno del fatto illecito, ma perché Caio ha chiesto interessi di natura moratoria senza però provare un qualsiasi danno dovuto al ritardo nel pagamento;

 

 

 

 

Risposta 47

 

 

 

48) Tizio è un famoso sarto, e Caio si reca presso di lui perché Tizio deve realizzare un vestito da sposa per la futura moglie; si stabilisce che Tizio dovrà consegnare il vestito a Caio per la cerimonia di nozze ma Tizio ha delle difficoltà, e non riesce a consegnare questo vestito la mattina del giorno delle nozze. A questo punto Caio riesce la mattina stessa delle nozze a procurare un vestito alla moglie, anche se non era quello che Tizio doveva consegnare; svoltasi la cerimonia, ed essendosi Caio felicemente sposato con Sempronia, Caio cita in giudizio Tizio, perché vuole il risarcimento del danno subito dall'inadempimento di Tizio; Tizio però ribatte che in realtà Caio avrebbe prima dovuto costituirlo in mora, perché in tal modo avrebbe fatto valere il suo inadempimento, e poi successivamente avrebbe potuto citarlo in giudizio per il risarcimento del danno. Ha ragione Tizio?

 

a) Tizio ha ragione; in effetti per ottenere il risarcimento del danno o anche la risoluzione del contratto in base al quale Tizio doveva cucire il vestito da sposa alla moglie di Caio, lo stesso Caio avrebbe dovuto comunque costituirlo in mora, e poi agire per ottenere la risoluzione e il risarcimento del danno, cosa che Caio non ha fatto;

b) Tizio ha ragione, perché è accaduto che Caio ha agito troppo precipitosamente, ed in effetti quando ha visto che Tizio non si era presentato per consegnare il vestito delle nozze, subito se ne è procurato un altro; a parte ciò poi il fatto che Caio si sia procurato un altro vestito delle nozze dimostra che lo stesso Caio non ha subito alcun danno, e quindi niente può chiedere a Tizio;

c) la costituzione in mora indica semplicemente che il debitore è in ritardo nell'adempimento, un adempimento però ancora possibile. Qui però non si può parlare di mora del debitore, perché il debitore doveva eseguire la sua prestazione in un termine che può considerarsi essenziale, cioè il giorno delle nozze, o meglio la mattina del giorno delle nozze; non avendo Tizio consegnato questo vestito nella mattina del giorno delle nozze, lo stesso Tizio non può considerarsi in mora, cioè in ritardo, ma ha direttamente inadempiente; e poiché dopo quel giorno la prestazione di Tizio diviene inutile per Caio, lo stesso Caio senza bisogno di alcuna costituzione in mora, potrà chiedere i danni a Tizio per il suo inadempimento;

 

 

 

 

Risposta 48

 

 

 

 

49) Tizio stipula un contratto con Caio, e in base a questo contratto Caio doveva fornirgli del materiale da costruzione per la villa che appunto Tizio sta ristrutturando a Capri; si tratta di un'antica villa che Tizio vuole adibire ad albergo a cinque stelle; poiché per Tizio è molto importante la ristrutturazione di questa villa, stabilisce con Caio una penale; in altre parole se Caio non fornirà i materiali richiesti, e quindi impedirà la costruzione della villa nei tempi che Tizio aveva previsto, lo stesso Caio dovrà pagare una penale di € 500.000. Accade però che Caio si trova in grandi difficoltà per il reperimento e il trasporto di questi materiali, e nei fatti non adempie il contratto di fornitura con Tizio, che non riesce a terminare i lavori alla villa e ad adibirla ad albergo, come aveva pensato di fare; l'inadempimento ormai conclamato di Caio comporta che Tizio è costretto a reperire gli stessi materiali da altri imprenditori, spendendo però molto di più di quello che aveva preventivato, e il ritardo che ha comportato l'inadempimento di Caio gli fa rinviare l'apertura della villa di un anno, cagionandogli così un danno ben superiore ai € 500.000 previsti dalla penale con lo stesso Caio. Caio comunque si dichiara disponibile a pagare e € 500.000 di penale ma Tizio però, vuole € 200.000 in più per i danni effettivi che ha subito dall'inadempimento di Caio, e va dall'avvocato per chiedere consiglio; che cosa gli dirà l'avvocato?

 

a) l'avvocato gli dirà che è possibile ottenere i € 200.000 di differenza, perché è vero che è stata stipulata una penale, ma è anche vero che se questa penale risulta nei fatti gravemente insufficiente rispetto ai danni che ha comportato l'inadempimento di una parte, è possibile ottenere questa differenza, solo che Tizio dovrà provare che ha subito danni ulteriori per € 200.000, e in mancanza questa prova non sarà possibile ottenere questi ulteriori € 200.000, ma bisognerà limitarsi ai € 500.000 della penale;

b) l'avvocato prima di tutto andrà a leggersi il contratto in base al quale è stata convenuta la clausola penale di € 500.000, e verificherà se è stato stabilito o meno il risarcimento del danno ulteriore; dall'analisi del contratto risulta che la penale è stata fissata a € 500.000, e non è stato convenuto l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. Di conseguenza Tizio potrà ottenere i € 500.000 di penale, ma non gli altri € 200.000 di danno ulteriore che però ha effettivamente subito;

c) secondo l'articolo 1384 del codice civile è possibile la riduzione della penale quando questa risulti manifestamente eccessiva; di conseguenza non è detto che la penale debba essere sempre e per forza limitata a quanto convenuto tra le parti, salvo che le parti stesse abbiano convenuto la risarcibilità del danno ulteriore; proprio il principio espresso dall'articolo 1384 può però essere esteso analogicamente all'ipotesi in cui il danno calcolato nella clausola penale sia manifestamente inferiore a quello che la parte non inadempiente ha subito; di conseguenza applicando analogicamente all'articolo 1384, Tizio può ottenere un'ulteriore somma di danaro oltre i € 500.000 previsti dalla penale, che non è detto, però, che corrispondono esattamente agli € 200.000 di danno effettivamente subito;

 

 

 

Risposta 49

 

 

 

 

50) Tizio è interessato all'acquisto di un appartamento in centro, e finalmente dopo lunghe ricerche, pensa di aver trovato l'appartamento che fa per lui; l’appartamento è, vi aspettereste, di Caio, e invece no; l'appartamento è di Sempronio, che lo vende a € 700.000; dopo una serie di trattative i due si mettono d'accordo per la stipula del contratto, e redigono anche il contratto di compravendita, il cosiddetto compromesso, riservandosi poi di rivedersi un'altra volta davanti al notaio per stipulare l'atto in forma pubblica; Sempronio però condiziona la stipula del contratto al versamento di una sostanziosa caparra, e Tizio sicuro dell'acquisto, gli versa all'atto della stipula del contratto in forma scritta, una caparra di € 50.000; accade però che Tizio ci ripensi, perché ha trovato un'occasione decisamente migliore rispetto al precedente appartamento; in effetti ha trovato un appartamento migliore di quello che ha acquistato per € 600.000; allora si mette in contatto con Sempronio, e gli dice che può trattenere tranquillamente la caparra, perché lui ha intenzione di recedere dal contratto. Dice infatti Tizio che il versamento della caparra da parte sua, gli dà comunque il diritto di recesso, perdendo però i € 50.000; Sempronio però si oppone, dice che il contratto è ormai concluso, e lo invita a versare gli altri € 50.000, se non vuole che lo stesso Tizio sia citato in tribunale per inadempimento e per gli ulteriori danni; Tizio, allora, va dall'avvocato per chiedere consiglio su che cosa debba fare; che cosa gli dirà l'avvocato?

 

a) l'avvocato dirà a Tizio che dovrà onorare il contratto di compravendita stipulato con Sempronio; infatti i € 50.000 che sono stati versati di caparra, sono un anticipo della prestazione dei € 700.000, e di conseguenza lui è obbligato ad adempiere il contratto, se la parte non intende trattenere la caparra, cosa che effettivamente è avvenuta con Sempronio. Quindi l'avvocato gli consiglierà di versare il resto dei soldi, se non vuol essere trascinato in una lunga e costosa causa;

b) l'avvocato dirà a Tizio che poiché è stata stabilita fra i due una caparra, il fatto stesso che la somma versata sia stata definita pacificamente da entrambe le parti come caparra, vuol dire che entrambe le parti sono libere di eseguire il contratto, oppure esercitare il diritto di recesso perdendo la caparra; in altre parole Sempronio se voleva poteva recedere dal contratto versando € 100.000, mentre Tizio può anche recedere dal contratto, perdendo però i € 50.000 versati a titolo di caparra; l'avvocato quindi consiglierà a Tizio di non adempiere questo contratto, anche se Sempronio lo cita in tribunale;

c) l'avvocato di Tizio per prima cosa andrà a leggere il contratto di compravendita che Tizio e Sempronio hanno stipulato, e cercherà di ricostruire esattamente i fatti; in realtà dall'analisi del contratto, risulta che i € 50.000 non sono stati versati a titolo di caparra, ma come una anomala clausola penale; di conseguenza l'inadempimento di Tizio, perché di inadempimento si tratta, è coperto dai € 50.000 che Tizio ha versato non come caparra, ma anticipatamente come clausola penale. Il contratto quindi con la perdita di € 50.000 già incamerati da Sempronio si risolve per inadempimento, e di conseguenza Sempronio non potrà citare Tizio in giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto che sia già risolto;

 

 

 

Risposta 50