Costituzione

modo di costituzione
(art. 1031 c.c.)

Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente.
Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia

L'art. 1031 c.c. che abbiamo integralmente riportato nella tabella, ci indica in generale come si possono costituire le servitù.

Nulla di strano sul fatto che si possa costituire una servitù per volontà di una o più soggetti, ma è sicuramente eccezionale la previsione che il diritto possa sorgere anche coattivamente, cioè anche contro la volontà del proprietario del fondo servente. Il motivo di tanta severità va ricercato in situazioni che pongono il proprietario di un fondo in situazioni difficili se non proprio insostenibili.
Prendiamo l'ipotesi dell'art. 1051 c.c. che prevede la servitù di passaggio coattivo.
In questo caso abbiamo un fondo che non ha accesso sulla via pubblica, o lo avrebbe ma con eccessivo dispendio o disagio. Se il proprietario del fondo intercluso non si è accordato con quello del fondo confinante, ecco che potrà rivolgersi al giudice affinché la servitù si costituisca per sentenza. La volontà della legge, quindi, si sostituisce a quella delle parti costituendo una servitù per sentenza.

Il diritto del proprietario del fondo intercluso è, quindi, un vero e proprio diritto potestativo, e la sentenza avrà carattere costitutivo.

Avendo spiegato la ragione per cui il legislatore ha previsto le servitù coattive, possiamo classificare i modi di costituzione delle servitù.

La principale distinzione, in merito è tra servitù volontarie e coattive.

Cominciamo con le servitù volontarie.

modo di costituzione delle servitù volontarie

contratto o testamento (art. 1058 c.c.) me se il bene appartiene a più comproprietari c'è bisogno del consenso di tutti (art. 1059 c.c.).
Il contratto deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità (art. 1350 n. 4) e deve essere trascritto
usucapione , ma solo se apparenti (art. 1061 c.c. comma 1)

Non abbiamo considerato tra le servitù volontarie quella che si costituisce per destinazione del padre di famiglia prevista dall'art. 1062 c.c.
In questo caso un proprietario costituisce delle opere sul suo fondo, una strada asfaltata, per esempio, tali da essere utili per una porzione del fondo rispetto ad un'altra.  Ebbene se queste opere sono permanenti e visibili e se il fondo viene diviso e venduto a due (o più) soggetti diversi, basterà dimostrare che il proprietario ha lasciato le cose in maniera corrispondete all'esistenza di una servitù che questa, in assenza di una diversa volontà del vecchio proprietario, è costituita. La servitù si costituisce, quindi, se si verifica la situazione prevista dalla legge, senza che vi sia una specifica manifestazione di volontà e senza che nemmeno vi sia una sentenza.
Come risulta evidente da quanto detto, tale servitù può costituirsi solo se apparente.

Passiamo, ora, alle servitù coattive.

servitù coattive
(art. 1032 c.c.)
Sono espressamente previste dalla legge, ma sorgono, (in mancanza di contratto) solo a seguito a sentenza o atto dell'autorità amministrativa.
Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità

tipi di servitù coattive

passaggio coattivo (art. 1051 e ss. c.c.) si verifica quando il  fondo è circondato da fondi altrui, e non ha uscita sulla via pubblica né è possibile procurarla senza eccessivo dispendio o disagio, oppure quando il fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato (art. 1052 c.c.). Non sono compresi nella servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti. Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio
acquedotto e scarico coattivo (artt. 1033 e ss.) il proprietario di un fondo ha il diritto di far passare le proprie acque su fondi altrui, ma solo alle condizioni previste dall'art. 1037 c.c. e l'indennità è dovuta tenendo conto dei parametri previsti dall'art. 1038 c.c.
elettrodotto (art. 1056 c.c.) è costituita per permettere il passaggio sui fondi delle linee elettriche. La disciplina della servitù di elettrodotto trova la sua fonte anche in numerose leggi speciali (art. 119 ss. r.d.  n. 1775\1933; l. n. 1314\1964e l. n. 339\1986)
passaggio di vie funicolari (art. 1057 c.c.)  è costituita per permettere il passaggio di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale. La disciplina della servitù trova la sua fonte anche in leggi speciali

 

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione