Costituzione
modo di costituzione |
Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o
volontariamente. |
L'art. 1031 c.c. che abbiamo integralmente riportato nella tabella, ci indica in generale come si possono costituire le servitù.
Nulla di strano sul fatto che si possa costituire una servitù per volontà di
una o più soggetti, ma è sicuramente eccezionale la previsione che il diritto
possa sorgere anche coattivamente, cioè anche contro la volontà del proprietario
del fondo servente. Il motivo di tanta severità va ricercato in situazioni che
pongono il proprietario di un fondo in situazioni difficili se non proprio
insostenibili.
Prendiamo l'ipotesi dell'art. 1051 c.c. che prevede la servitù di passaggio
coattivo.
In questo caso abbiamo un fondo che non ha accesso sulla via pubblica,
o lo avrebbe ma con eccessivo dispendio o disagio. Se il proprietario del fondo
intercluso non si è accordato con quello del fondo confinante, ecco che potrà
rivolgersi al giudice affinché la servitù si costituisca per sentenza. La
volontà della legge, quindi, si sostituisce a quella delle parti costituendo una
servitù per sentenza.
Il diritto del proprietario del fondo intercluso è, quindi, un vero e proprio diritto potestativo, e la sentenza avrà carattere costitutivo.
Avendo spiegato la ragione per cui il legislatore ha previsto le servitù coattive, possiamo classificare i modi di costituzione delle servitù.
La principale distinzione, in merito è tra servitù volontarie e coattive.
Cominciamo con le servitù volontarie.
modo di costituzione delle servitù volontarie |
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Non abbiamo considerato tra le servitù volontarie quella che si costituisce
per destinazione del padre di famiglia prevista dall'art.
1062 c.c.
In questo caso un proprietario costituisce delle opere sul suo fondo, una strada
asfaltata, per esempio, tali da essere utili per una porzione del fondo rispetto
ad un'altra. Ebbene se queste opere sono permanenti e visibili e se il
fondo viene diviso e venduto a due (o più) soggetti diversi, basterà dimostrare
che il proprietario ha lasciato le cose in maniera corrispondete all'esistenza
di una servitù che questa, in assenza di una diversa volontà del vecchio
proprietario, è costituita. La servitù si costituisce, quindi, se si verifica la
situazione prevista dalla legge, senza che vi sia una specifica manifestazione
di volontà e senza che nemmeno vi sia una sentenza.
Come risulta evidente da quanto detto, tale servitù può costituirsi solo se
apparente.
Passiamo, ora, alle servitù coattive.
servitù coattive |
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