La società per azioni


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Nel testo non sono considerate le società quotate nei mercati regolamentati, ( d.lgs. 58\98); si consiglia, per coloro che vogliano apprendere la disciplina di dette società di consultare direttamente la normativa aggiornata facilmente reperibile in rete su diversi siti, come  http://www.normattiva.it/


Il primo manuale di diritto commerciale integrato con il diritto privato

NUOVO

Costituisce il tipo più importante e diffuso di società di capitali.
Il capitale sociale, rappresentato da azioni, deve avere un valore minimo di cinquantamila euro.
Il nome della società, la sua denominazione sociale, può essere anche di fantasia, ma è necessario che sia indicata la dicitura S.p.a.
 La S.p.a. è persona giuridica e delle obbligazioni assunte ne risponde solo la società con il suo patrimonio. Si tratta, quindi, del tipo perfetto e paradigmatico di società di capitali.
La riforma ha profondamente inciso sulla disciplina della S.p.a.  nell'intento di armonizzare la regolamentazione nazionale con quella comunitaria.
In particolare ( art. 2325 bis c.c.) la riforma ha introdotto una disciplina base, applicabile a tutte le società per azioni, e una disciplina parzialmente sostitutiva, che si applica alle società che fanno ricorso al capitale di rischio, mentre per le società quotate nei mercati regolamenti si applicano le leggi speciali in materia, per queste ultime la disciplina codicistica ha solo carattere residuale.
Per la prima volta è stata quindi introdotta nel nostro ordinamento la nozione di società che fanno ricorso al capitale di rischio, individuando una specie di tertium genus rispetto alla  suddivisione tra S.p.a. quotate e non quotate nei mercati regolamentati.
In questa categoria vi rientrano (ex art. 111 bis disp. att. c.c.):
a) l’intera categoria delle società quotate nei mercati regolamentati;
b) la categoria delle società non quotate, ma solo nella misura in cui queste abbiano una diffusione rilevante dei propri titoli tra il pubblico (è necessario a tal fine che il patrimonio non sia inferiore a 5.164.569 euro e che il numero di azionisti o obbligazionisti sia superiore a 200).

Ciò detto come si farà a sapere quale disciplina legislativa applicare?

Semplice, se si tratta di una società quotata, si vedrà, in primo luogo se per quell'argomento, ad es. quorum dell'assemblea ordinaria, vi sia una normativa relativa a tali società ex d.lgs. n. 58\98;
se nulla dice il citato decreto legislativo, si passerà a verificare se una normativa sull'assemblea ordinaria vi sia per le società che fanno ricorso al capitale di rischio;
se nemmeno lì si troverà nulla si applicherà la disciplina base delle società, le società c.d. "chiuse" che non fanno ricorso al capitale di rischio né sono quotate nei mercati regolamentati.

 

bullet Costituzione
bullet Costituzione simultanea e per pubblica sottoscrizione;
bullet Costituzione per atto unilaterale ;
bullet Atto costitutivo;
bullet Registrazione.
bullet Nullità
bullet Nullità.
bullet Conferimenti
bullet Conferimenti
bullet Acquisto da parte della società di beni di soci e amministratori
bullet Mancato pagamento delle quote.
bullet Azioni
bullet Azioni;
bullet Indicazione del valore nominale;
bullet Categorie di azioni;
bullet Circolazione delle azioni;
bullet Comproprietà pegno e usufrutto sulle azioni.
bullet Acquisto delle proprie azioni
bullet Sottoscrizione delle proprie azioni;
bullet Altre operazioni sulle proprie azioni.
bullet Gli strumenti finanziari partecipativi
bullet Gli strumenti finanziari partecipativi;
bullet Strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro .
  I patrimoni destinati ad uno specifico  affare
bullet I patrimoni destinati ad un uno specifico affare;
Il finanziamento destinato ad uno specifico affare.
bullet Amministrazione e Controllo
bullet Amministrazione e controllo;
bullet Amministratori
bullet Amministratori;
bullet Poteri di rappresentanza;
bullet Responsabilità;
bullet Azioni di responsabilità;
bullet Il conflitto di interessi e operazioni con parti correlate;
bullet Cessazione.
bullet Assemblea
bullet Assemblea;
bullet Ordinaria;
bullet Straordinaria e speciale

bullet

Socio in conflitto di interessi;
bullet Invalidità delle deliberazioni nullità;

bullet

Invalidità delle deliberazioni annullabilità;
bullet Patti parasociali.
bullet Collegio sindacale
bullet Collegio sindacale;

bullet

Nomina, composizione e regole di funzionamento;
bullet La revisione legale dei conti
bullet

Gli altri sistemi di amministrazione e controllo

bullet Il sistema dualistico;
Il sistema monistico;
bullet La denunzia al tribunale
bullet La denunzia al tribunale.
bullet Obbligazioni
bullet Obbligazioni;
bullet L'organizzazione degli obbligazionisti;
bullet Le obbligazioni convertibili in azioni.
bullet Le modifiche dello statuto; l'aumento e riduzione capitale sociale
bullet Modifiche del contratto sociale;
bullet Il recesso dalla società;
bullet Aumento del capitale sociale;
bullet Riduzione del capitale sociale.
bullet Bilancio
bullet Libri sociali
bullet Bilancio;
bullet Stato patrimoniale conto economico nota integrativa;
bullet Procedimento di approvazione;
bullet Utili;
bullet Invalidità della deliberazione sul bilancio;
bullet Bilancio consolidato.
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